Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2017, n. 14159

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di immigrazione, allorchè lo straniero domandi il permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, e dunque si verifichi la condizione di inespellibilità di cui all’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso, costituita dalla pericolosità sociale, può essere desunta unicamente dal parametro normativo costituito dai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all’art. 13, comma 1, del menzionato d.lgs., non essendo sufficiente ad integrare tale condizione la commissione di reati gravi ma comuni che non appaiano indicatori di questo peculiare profilo di pericolosità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2017, n. 14159
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14159
Data del deposito : 7 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo