Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/2022, n. 14178

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/2022, n. 14178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14178
Data del deposito : 5 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nanza interlocutoria del 9 novembre 2021, n. 32855, la stessa è stata rinviata alla pubblica udienza, in particolare sulla questione posta dal quarto motivo di ric:orso. Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - I motivi del ricorso espongono avverso la sentenza impugnata censure che possono essere come di séguito riassunte: i) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss. c.c. e 21, comma 1, lett. b) t.u.f., perché l'intermediario non aveva l'obbligo di fornire le informazioni circa qualsiasi variazione del livello di rischio dei titoli, ma solo, in conformità al c.d. elenco "Patti chiari", di informare il cliente in caso di uscita dal detto elenco;
situazione realizzatasi solo il giorno 8 ottobre 2008 ed immediatamente comunicata agli investitori medesimi;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1335 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto indimostrato l'invio ai clienti della comunicazione "patti chiari", avente ad oggetto l'uscita dei titoli in esame dall'elenco, laddove l'invio all'indirizzo dei medesimi ne comportava la presunzione di conoscenza;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224 e 1225 c.c., essendo stato liquidato il danno con riferimento al prezzo dei titoli al 10 settembre 2008, quando il prezzo unitarie era di C 79,08, mentre il momento rilevante è solo quello dell'uscita dei medesimi dal predetto elenco, avvenuto il giorno 8 ottobre 2008, con prezzo unitario, a tale data, di C 13,50;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 ss. e 1458 c.c., per avere la corte territoriale negato il diritto della banca alla restituzione dei titoli, necessario per una corretta liquidazione del 7z7 danno agli investitori, dato che i medesimi, privi di valore al momento del giudizio di primo grado, potrebbero riacquistarlo in futuro. 2. - La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) gli attori non hanno lamentato, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la carenza d'informazioni al momento dell'acquisto dei titoli, ma solo con riguardo alla sopravvenuta situazione di rischio, tale da integrare il dovere contrattualmente assunto dalla banca di informarli dei rischi derivanti dal mancato disinvestimento: e, dal regolamento "Patti chiari", depositato in atti, risulta che la banca assunse l'obbligo di informare gli investitori, entro il termine massimo di due giorni, di qualsiasi aumento del rischio dei titoli inseriti nell'elenco, come quelli acquistati;
b) né la banca ha dimostrato di avervi adempiuto con la comunicazione da essa prodotta, spedita il giorno successivo alla caduta borsistica dell'8 ottobre 2008 indotta dalla crisi dei mutui subprime, quando il prezzo delle obbligazioni de quibus si ridusse da C 53,50 ad C 13,50: in primo luogo, i parametri di rischio avevano subìto importanti variazioni nelle settimane precedenti, tali da integrare l'obbligo informativo ai clienti (con prezzo, rispetto a quello di acquisto di C 93,55, sceso il 1° settembre a C 79,09, il 22 settembre a C 66,50 ed il 3 ottobre a C 52,50) sin dal 1° settembre 2008;
in secondo luogo, non vi è prova neppure dell'invio della comunicazione in data 9 ottobre 2008, non potendosi esso ritenere dimostrato, sulla base delle solo generiche deposizioni testimoniali raccolte in giudizio;
c) ove tempestivamente avvertiti, i clienti avrebbero potuto disinvestire, onde il danno da responsabilità contrattuale della banca va determinato, per la perdita integrale di valore dei titoli, in misura pari al prezzo unitario al 1° settembre 2008 di C 79,08, per un cotale di 79.080,00, in ragione del numero di 100.000 titoli acquistati;
a tale importo va aggiunto il lucro cessante, per il diverso investimento perduto, alla stregua degli elementi probatori offerti in giudizio e determinato nella misura del 4,16%, sino al periodo di vincolo dell'investimento, mentre esso va liquidato nella misura del saggio legale per il prosieguo;
d) la domanda di restituzione dei titoli, proposta dalla banca, va respinta, in quanto coerente solo con una pronuncia di risoluzione del contratto. 3. - Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente propone una diversa lettura delle risultanze processuali operata da parte della corte d'appello, nel senso che l'obbligo informativo sussistesse unicamente in ipotesi di avvenuta uscita dei titoli dall'elenco, non prima di essa. Al contrario, la corte territoriale ha ritenuto che, in punto di interpretazione del contratto, dall'accordo intercorso tra le parti risulti l'assunzione, in capo all'intermediario, dell'obbligo di informare gli odierni controricorrenti con riguardo ad ogni variazione rilevante di rischio del proprio investimento quanto al corso dell'andamento di borsa dei titoli;
la corte ha altresì accertato, in punto di fatto, che i titoli, in effetti, subirono una rilevante contrazione di prezzo sin dal 1° settembre 2008, e, pertanto, ha ricollegato a tale momento il sorgere dell'obbligo d'informazione rimasto inadempiuto. La ricorrente ha riprodotto, nel proprio ricorso, la clausola contrattuale del seguente tenore: «Se l'aumento del rischio che causa l'uscita dall'Elenco è modesto, sarai informato al primo estratto conto successivo o comunicazione periodica della tua banca. / Se invece l'aumento del rischio è rilevante, cioè il titolo passa direttamente all'area del basso rischio a un livello di rischio significativo, verrai informato entro 2 giorni». La lettura della clausola nel senso della sussistenza di un obbligo informativo circa l'opportunità di un disinvestimerto tempestivo, offerta dalla sentenza impugnata, viene contrastata dal motivo mediante la mera asserzione di un diverso esito interpretativo: ciò, tuttavia, senza neppure censurare la violazione dei criteri di interpretazione negoziale, di cui agli artt. 1362 ss. c.c., da parte della corte d'appello, la cui conclusione non appare affatto esorbitante rispetto alla clausola in discorso. A ciò si aggiunga soltanto che l'ordine di negoziazione di strumenti finanziari può ammettere un ulteriore contenuto, come quello introdotto dall'inserimento del titolo nell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento secondo il cd. regolamento «patti chiari», il quale preveda che il cliente sia tempestivamente informato, ove il titolo subisca una variazione significativa del livello di rischio: si tratta di un patto ulteriore, rispetto a quello standardizzato e tipico dell'ordine di investimento, idoneo a costituire, a sua volta, fonte di una specifica obbligazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1173 c.c., assunta nella banca nei confronti del cliente. La situazione è già venuta all'esame della Corte (cfr. Cass. 18 giugno 2018, n. 15936, non massimata sul punto), la quale ha condivisibilmente osservato, in motivazione, come allora sia «determinante per l'investitore, sussistendo nel caso di specie anche uno specifico vincolo pattizio in tal senso, entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a far
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