Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2015, n. 10454
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Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. N V - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 617-2009 proposto da:
CORDA PIETRINA CRDPRN59L53M025B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 498/2007 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l'Avvocato Clementina PULLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10-3-2005 Corda Pietrina, premesso di essere stata riconosciuta invalida nella misura del 100% dalla commissione medica competente nella visita di revisione del 18-2-2004, adiva il giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità e la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L'INPS costituitosi dichiarava che la prestazione era in corso di liquidazione unitamente agli arretrati. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2171/2005, in accoglimento delle conformi conclusioni delle parti, dichiarava cessata la materia del contendere e (in base alla soccombenza virtuale) condannava l'INPS al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 500,00 di cui Euro 300,00 per diritti e Euro 200,00 per onorari. La statuizione sulle spese era impugnata dalla originaria ricorrente per violazione dei minimi inderogabili di tariffa, assumendosi dall'appellante che in ragione del valore della causa -ottenuto moltiplicando il rateo mensile (di Euro 133,87) per tredici mensilità e quindi per dieci anni - lo scaglione tariffario di riferimento era compreso tra Euro 25.900,01 e Euro 51.700,00;
in base a tale scaglione l'importo minimo degli onorari ammontava a Euro 585,00 al quale doveva aggiungersi il rimborso delle spese generali nella misura forfettizzata del 12%. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 21-12- 2007, rigettava il gravame. Il giudice di appello dichiarava infatti di dissentire dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23274 del 2004, secondo la quale nelle controversie in materia di invalidità, il valore della causa si determina in base al criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 2, u.p. per le cause relative a rendite temporanee e vitalizie e cioè cumulando, fino ad un massimo di dieci, le annualità domandate, e riteneva, invece, in adesione alla risalente pronunzia della Corte di legittimità (Cass. n. 4626 del 1976), che l'assenza di un pregresso rapporto assicurativo e la finalità di soddisfacimento di elementari bisogni di vita inducevano ad assimilare la prestazione in controversia alle prestazioni alimentari periodiche, con la conseguenza che, pertanto, nella specie andava applicato l'art. 13 c.p.c., comma 1. La Corte territoriale, inoltre, affermava che nella specie, trattandosi di causa di "particolare semplicità", gli onorari potevano essere ridotti "fino alla metà dei minimi" ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 4, comma 2. Per la cassazione della detta sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Corda Pietrina ha proposto ricorso con un unico motivo. L'INPS ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 10351 depositata il 13-5-2014, la Sezione Lavoro, rilevato il contrasto "tra due indirizzi giurisprudenziali riguardanti la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite nelle controversie relative a prestazioni assistenziali e previdenziali", ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
In particolare la Sezione Lavoro, dopo aver esaminato i detti due indirizzi, ha affermato che "per concludere quindi sul punto, con il patrocinare l'applicabilità del disposto dell'art. 13 c.p.c., comma 2, anche alle prestazioni assistenziali e previdenziali si finisce
per non attribuire nell'esame di dette prestazioni alcun significativo e distintivo rilievo alla natura ben diversa delle rendite temporanee e vitalizie, costituenti figure contrattuali proprie del rapporto tra privati, aventi tra l'altro natura aleatoria;
figure, quindi, del tutto estranee all'area giuslavoristica e specificamente di quella della previdenza ed assistenza, incentrata invece sul generale, ineludibile dovere di solidarietà collettiva ex art. 38 Cost. in presenza di una situazione, effettiva o presunta di bisogno."
La Sezione, infine, ha altresì rilevato che la questione di