Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2023, n. 11995
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEI DE nato a VOGHERA il 15/12/1975 avverso la sentenza del 17/02/2022 del TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G R A M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell'avv. M C, difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 febbraio 2022, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice d'appello, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado sostituendo la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" con quella " perché il fatto non sussiste" nei confronti di D C, imputato per il reato di minaccia;
in accoglimento dell'appello proposto dalla persona offesa- parte civile, ha annullato la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di difesa sostenute dall'imputato. Il reato contestato è quello di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen., per avere il C, in qualità di difensore, inviato all'avv. G N una comunicazione con le seguenti espressioni: «...il mio assistito si dichiara disponibile ad inquadrare l'accaduto come un reciproco fraintendimento, essendo disponibile ad accettare la remissione di querela che la S. V. vorrà formulare. In caso contrario mi vedrò costretto a difendere l'operato del mio assistito nel processo ed il dubbio è proprio che nel processo pubblico potrebbe registrarsi un'attenzione tale da gettare eventuale discredito sull'operato professionale».
2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge (artt.427 e 542 cod. proc. pen.) e vizi motivazionali in riferimento all'annullamento della condanna della parte civile querelante alla
udita la relazione svolta dal Consigliere G R A M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell'avv. M C, difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 febbraio 2022, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice d'appello, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado sostituendo la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" con quella " perché il fatto non sussiste" nei confronti di D C, imputato per il reato di minaccia;
in accoglimento dell'appello proposto dalla persona offesa- parte civile, ha annullato la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di difesa sostenute dall'imputato. Il reato contestato è quello di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen., per avere il C, in qualità di difensore, inviato all'avv. G N una comunicazione con le seguenti espressioni: «...il mio assistito si dichiara disponibile ad inquadrare l'accaduto come un reciproco fraintendimento, essendo disponibile ad accettare la remissione di querela che la S. V. vorrà formulare. In caso contrario mi vedrò costretto a difendere l'operato del mio assistito nel processo ed il dubbio è proprio che nel processo pubblico potrebbe registrarsi un'attenzione tale da gettare eventuale discredito sull'operato professionale».
2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge (artt.427 e 542 cod. proc. pen.) e vizi motivazionali in riferimento all'annullamento della condanna della parte civile querelante alla
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