Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/2021, n. 21550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/2021, n. 21550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21550
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione (vedi Cass. n. 21422 del 24/10/2016). Va, peraltro, osservato che nessun dubbio sussiste che la nullità della clausola compromissoria in oggetto possa essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità, avendo questa Corte, sin dalla sentenza delle sezioni Unite n. 26242/2014, affermato il principio secondo cui nel giudizio d'appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Va, infine, evidenziato che è pur vero che la regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (vedi Cass. n. 22207 del 22/09/2017;
vedi anche Cass. n. 25493/2019). Orbene, nel caso di specie, è proprio quello che è avvenuto, sussistendo tutti presupposti per l'applicazione della regola della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado. La questione della nullità della clausola compromissoria, sotto il profilo della modalità di nomina degli arbitri, non è stata, infatti, né mai sollevata dalle parti, né rilevata d'ufficio dai giudici dei precedenti gradi e non ha, pertanto, formato oggetto di nessuna statuizione anteriore, neppure implicita, con la conseguenza che sulla stessa non si è formato alcun giudicato interno. In conclusione, alla luce delle sopra illustrate osservazioni, questo Collegio non può che ribadire la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 dello statuto sociale. Tale rilievo rende, come sopra anticipato, non decisiva e, come tale, inammissibile, la questione illustrata dal ricorrente nel primo motivo, relativa alla compromettibilità o meno agli arbitri in relazione all'oggetto della presente controversia.

3. Con il secondo motivo è stata, in primo luogo, dedotta l'erronea interpretazione delle presunzioni legali. Si duole il ricorrente che la Corte d'Appello ha fondato la prova dei suoi comportamenti anticoncorrenziali sulla base delle dichiarazioni rese da persone informati sui fatti nell'ambito del procedimento cautelare, elementi privi di valenza probatoria e qualificabili semmai come presunzioni relative, che determinano solo un'inversione dell'onere della prova e consentono la presentazione di una prova contraria, nel caso di specie dallo stesso pienamente fornita, ma non considerata nei due precedenti gradi del giudizio. Censura, inoltre, il ricorrente l'erronea o falsa applicazione dell'art. 2389 cod. civ.. Espone, in particolare, che il socio accomandante Rosanna Vecchi, moglie separata del medesimo, ha indirettamente approvato il compenso per la sua qualifica di amministratore per facta concludentia, non essendo il rendiconto annuale della Emilcap s.a.s. negli anni mai stato oggetto di contestazione da parte della medesima, se non dopo l'intervenuta separazione dal marito.E' stata, inoltre, dedotta l'erronea interpretazione dell'art. 2392 e ss. cod. civ. Contesta il ricorrente di aver perpetrato comportamenti denigratori ai danni di Nicolai s.r.1, di aver violato le regole della concorrenza, sviando la clientela di Nicolari s.r.l... Contesta, altresì, l'uso indebito dell'autovettura aziendale - utilizzata quale socio della Emilcap e non per la sua posizione di amministratore - di cui si è fatto carico dei costi. Lamenta, inoltre, il ricorrente che la Corte d'Appello non ha tenuto conto come lo stesso abbia diligentemente svolto la sua attività di amministratore nella vendita dell'immobile aziendale sito in Manerbio e nel recupero di crediti anche di ingente valore ed imputa alla ex moglie di aver svilito il patrimonio della Emilcap s.a.s. consentendo la costituzione della Emilcap s.r.I., che ha sviato tutta la clientela della Nicolai s.r.l. prima del fallimento di quest'ultima società.
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