Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2018, n. 06409

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2018, n. 06409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06409
Data del deposito : 15 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso 18207-2012 proposto da: P S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

PORRO

26, presso lo studio dell'avvocato G A P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C V, giusta 2017 delega in atti;
3415

- ricorrente -

contro

ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè

contro

CALO' CARLO;

- intimato -

Nonché da: CALO' CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POLIBIO

15, presso lo studio dell'avvocato G L, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

P S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

PORRO

26, presso lo studio dell'avvocato G A P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C V, giusta delega in atti;
- con troricorrente al ricorso incidentale - nonchè

contro

ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 266/2012 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 22/02/2012 R.G.N. 2262/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, inammissibilità in subordine rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato GIUSEPPE CINTI per delega Avvocato G A P;
udito l'Avvocato A G. rg.n. 18207/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1)Con sentenza del 22.2.2012 la Corte d'Appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda di Carlo Calò ritenendo legittimi i contratti di lavoro interinale stipulati tra il lavoratore e la società fornitrice Ali spa, ha invece accertato l'illegittimità dei contratti di prestazione di lavoro temporaneo e l'esistenza di un rapporto dì lavoro a tempo indeterminato intercorso tra il Calò e la società utilizzatrice Postel SPA, con condanna al ripristino ed al risarcimento danni. 2)La Corte territoriale ha esaminato il primo contratto a termine stipulato per il periodo dal 18 al 31 dic.2002, poi prorogato altre quattro volte, rilevando che non conteneva alcuna indicazione in ordine ai motivi per cui la società era ricorsa alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. In particolare la corte ha ritenuto che il primo contratto interinale non indicava in alcun modo quali fossero " i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ". Quanto agli effetti sanzionatori La corte territoriale riportandosi all'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n.1360/2011, ha ritenuto applicabile il richiamo all'art.1 della legge1369 /60 contenuto nel primo comma dell'art.10 della legge n.196/1997. 3)La corte palermitana ha poi ritenuto infondata la domanda di garanzia formulata da Postel nei confronti di Ali spa , escludendo che si fosse in presenza di responsabilità da inadempimento contrattuale. 4)Ha proposto ricorso per cassazione la società Postel affidato a tre motivi.Ha resistito Calò con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale a cui si è opposta Postel con controricorso. Ha resistito Ali spa al ricorso principale con controricorso. Motivi della decisione 5) Con il primo motivo di ricorso Postel spa ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art.10 commi 1 e 3 della legge n.196/97, in relazione all'art.360 c.1 n.3 c.p.c.. La società censura la sentenza sostenendo che poggerebbe su un'erronea interpretazione dell'apparato sanzionatorio dettato dai commi 1 e 2 dell'art.10 della legge n.196 citata, perché tale norma prevede che il lavoratore sia da considerarsi i to dalla società utilizzatrice solo in caso di assenza di forma scritta del contratto;
pertanto la sentenza, aderendo all'orientamento espresso dalla decisione della Cassazione n.1360/2011 opererebbe un' applicazione analogica non ammissibile. 6)I1 motivo è infondato. La sentenza impugnata ha seguito l'orientamento espresso da questa Corte con la decisione del 24.6.2011 n. 13960, che qui si ribadisce, secondo cui "In materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e per far venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall'indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui all'art.10 della legge 24 giugno 1997, n.196 e dunque quanto previsto dall'art.1 della legge 23 ottobre 1960, n.1369, per cui il contratto di lavoro col fornitore "interposto" si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore "interponente". Va infatti posto in rilievo che soltanto una lettura unitaria dei rapporti tra i tre soggetti della complessa fattispecie in esame consente di tener presente il collegamento che esiste tra la causale del contratto di fornitura ( tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice) e il contratto di lavoro temporaneo intercorso tra il lavoratore e l'impresa che utilizza la prestazione di lavoro. Ne consegue che il contenuto del contratto di lavoro temporaneo assume un rilievo particolare con riferimento a quanto stabilito dall'art.1 comma 2 lettera a) della legge n.196 citata, nella misura in cui la mancanza o la genericità di tale contratto spezza appunto quella unitarietà della complessa fattispecie voluta dal legislatore, con la conseguenza che trova applicazione anche in tale contesto contrattuale quanto previsto dalla legge n. 1369/1960 in tema di interposizione di manodopera. 7) con il secondo motivo di gravame Postel spa deduce la violazione dell'art.32 comma 7° della legge n.183/2010 in relazione all'art.360 c.
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