Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/03/2019, n. 08776

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/03/2019, n. 08776
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08776
Data del deposito : 29 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16057-2017 R.G. proposto da: FALLIMENTO ALI.IPER. S.R.L., in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. D M, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrente -

contro

MEGAHOLDING S.R.L., già MEGAMARK S.R.L., in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M 2 C, C P e M P, con domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo n. 107, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Petrosillo 2-44 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 131/2017 della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 13/04/2017. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale A C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2019 dal Consigliere M G

FATTI DI CAUSA

Equitalia Pragma S.p.A., creditrice di ALI.IPER per euro 911.110,91, con citazione del 22/07/2008, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, MEGAMARK S.r.L., ora MEGAHOLDING S.r.L., e ALI.IPER S.r.L., per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 cc., del contratto, stipulato in data 25/07/2003, con cui ALI.IPER aveva venduto a MEGAMARK alcune unità immobiliari site in Taranto. La causa veniva interrotta a seguito della dichiarazione di Fallimento di ALI.IPER da parte del Tribunale di Taranto (sentenza del 22/07/2009). Il 15/01/2010 il Fallimento ALI.IPER depositava ricorso per la riassunzione del giudizio, notificato alla MEGAHOLDING S.r.L. presso il domicilio eletto. La MEGAHOLDING S.r.L. veniva dichiarata contumace alla prima udienza del 5/10/2011. La Curatela Fallimentare, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., deferiva interrogatorio formale al rappresentante legale della MEGAHOLDING S.r.L., la quale si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12/03/2012, ed eccepiva in via preliminare l'estinzione del giudizio, adducendo di avere appreso della pendenza della lite dalla raccomandata dell'11/01/2010, con la conseguenza che il ricorso, depositato in data 15/11/2010, doveva considerarsi proposto oltre il termine perentorio di sei mesi, previsti dall'art. 305 c.p.c. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 655/2013, accoglieva l'eccezione di MEGAHOLDING S.r.L, ritenuta tempestiva perché sollevata nella prima difesa utile dalla parte dichiarata contumace a seguito di riassunzione, e dichiarava estinto il giudizio.Con atto notificato il 23/04/2014 il Fallimento
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi