Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/01/2022, n. 00543

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/01/2022, n. 00543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00543
Data del deposito : 11 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., sia la decadenza dal potere impositivo esercitato nel termine biennale previsto dall'art. 25 DPR n. 600/73;
ed, infine, non accoglievano le altre eccezioni sollevate dal contribuente aderendo alle motivazioni del giudice di primo grado. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate con controricorso.Con atto del 22 novembre 2018, il contribuente presentava istanza di sospensione del giudizio ex art. 6 d.l. 119/2018, cui non faceva seguito il deposito della domanda di definizione agevolata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.Con il primo motivo, si denuncia omessa pronuncia ai sensi dell'art. 360, n. 4), c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.c.p., per avere i giudici territoriali omesso di statuire sull'eccezione di giudicato sollevata nel giudizio di merito, secondo la quale, benché l'estinzione del giudizio "fa salvo l'originario atto impositivo impugnato", le sentenze di merito non possono ritenersi travolte dall'estinzione, allorquando siano già passate in giudicato al momento della proposizione del ricorso per cassazione, notificato al ricorrente oltre il termine lungo per impugnare.

3. Con il secondo mezzo, si lamenta la violazione degli artt. 2909 c.c. e dell'art. 234 c.p.c. ai sensi dei nn. 3) e 5) dell'art. 360 c.p.c., per omesso esame dell'eccezione di giudicato sollevata dal contribuente e per l'omessa valutazione delle eccezioni di prescrizioni e decadenza, dei motivi concernenti l'erroneo calcolo degli interessi e l'omesso invio dell'avviso bonario, sulle quali il decidente si è pronunciato aderendo alla decisione di primo grado.

4.Con il terzo motivo si lamenta l'erronea interpretazione dell'art.2935 c.c.. in combinato disposto con l'art. 2909 c.c.. e dell'art. 304 c.p.c., per avere la Regionale applicato le norme sull'interruzione sulla sospensione all'istituto della decadenza, senza considerare che la S.C. ha escluso l'effetto permanente dell'interruzione, decorrendo il dies a quo dell'effetto interruttivo dalla domanda ovvero dalla notifica dell'avviso di accertamento.

5.Con il quarto motivo, il contribuente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.P.R. 602/73, nonchè del d.l. n. 106/2005 e dell'art. 3 Cost. ex art. 360, n. 3), c.p.c., per avere i giudici territoriali applicato il termine biennale di decadenza di cui all'art. 25 cit, anzichè il disposto dell'art. 17 del d.P.R. cit„ il quale prescrive il temine annuale per la notifica delle cartelle, come affermato dalla S.C. con sentenza n. 21498 del 2004, la quale ha statuito che per il periodo antecedente al primo gennaio 1999 la notifica della cartella doveva essere effettuata entro un anno.

6. La quinta censura deduce la nullità della cartella e la violazione dell'art. 360 n. 4), c.p.c per omessa pronuncia;
sostiene al riguardo che l'atto impositivo trascrive solo la cifra globale degli interessi e non anche le singole aliquote, sostenendo che già nel ricorso originario aveva dedotto che "la somma richiesta è eccessiva, che la concessionaria ha erroneamente applicato interessi di mora e sanzioni pecuniarie alla somma di cui all'avviso di accertamento provvedendo a triplicare l'importo originariamente preteso". Deduce al riguardo di aver lamentato anche il difetto della indicazione del responsabile del ruolo, affermando che nella cartella era indicato l'ufficio di Ariano Irpino poi soppresso, con conseguente nullità della cartella.

7. Con il sesto motivo, si lamenta l'inesistenza della cartella per carenza di potere per violazione degli artt. 474 e 479 c.p.c. ex art. 360 n. 3), c.p.c., in quanto l'Ufficio che ha emesso il ruolo era stato soppresso, con conseguente indeterminatezza e illiquidità del credito.

8. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia in quanto il suddetto intimato non è stato parte del giudizio di appello (Cass., Sez. V;
18 febbraio 2021, n. 4329;
Cass., Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 520), sia in quanto la legittimazione in tema di contenzioso tributario spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate per i procedimenti introdotti successivamente al 10 gennaio 2001 (Cass.,Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183).

9.11 primo e il secondo motivo (quest'ultimo relativo all'omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato), che - attinenti a questioni intimamente connesse -possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di pregio. L'inammissibilità del ricorso per cassazione con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di appello avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito di quel giudizio ovvero avrebbe dovuto essere sottoposto alla S.C. in sede di revocazione. In mancanza di impugnazione, la sentenza della Corte Suprema che ha deciso cassando la prima sentenza della CTR e rinviando al secondo giudice, è divenuta definitiva, non potendo più essere ribaltata da eccezioni orami tardive;
trovando applicazione le norme sull'estinzione del giudizio non riassunto. 10.11 terzo motivo è infondato. Alla luce della giurisprudenza dì questa Corte, in tema di contenzioso tributario, "l'estinzione de/processo all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzione del giudizio è rilevata anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all'intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell'atto impositivo" (Cass. n. 23922/2016);
"la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt. 393 c.p.c., e D.L.gs. n. 516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento" (Cass. n. 23922/2016, n. 21143/2015, n.16689/2013, n. 5044/2012, n. 3040/2008);
inoltre, è stato precisato che, "in ipotesi di estinzione del processo, per omessa riassunzione, il termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui all'art. 2945, corna 3, c.c., alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell'acquisita definitività dell'atto impositivo, l'Amministrazione può, ai sensi degli artt. 68 D.Lgs. 546/1992, 14 e 15 D.P.R. 602/1973, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione" (Cass. n. 556/2016, n. 9521/2017 e n.9215/18);
in alcune decisioni (Cass. 16689/2013;
Cass. 5044/2012;
Cass. 3040/2008) rese in fattispecie di estinzione del giudizio conseguente alla cassazione con rinvio di altra sentenza, la Corte ha altresì osservato "che la pretesa tributaria vive di forza propria, in virtù dell'atto impositivo in cui è stata formalizzata, e che l'estinzione del processo travolge la sentenza impugnata, ma non l'atto amministrativo, che non è atto processuale bensì l'oggetto dell'impugnazione", e che "la riassunzione della causa in sede di rinvio può essere fatta da una qualunque delle parti;
tuttavia, dominando, anche in
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