Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 01217

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 01217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01217
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA suiricorsi riuniti iscritt i a i n n . 29644/2015 e 29872/2015 R.G. propost i da: - n. 29644/2015 R.G.: ITALCABLES S.P.A. in liquidazione in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Brescia, via G. Oberdan n. 7, elettivamente domiciliata in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avv. P R, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico D’Arrigo in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – ACCERTAMENTO – ELUSIONE EX ART. 37-BIS D.P.R. N. 600/1973 -PRESUPPOSTI R.G. NN.29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. V L ANTONINI S.R.L. in liquidazione (già ANTONINI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lonato del Garda (BS), via Malocco n. 30, -intimata - -n. 29872/2015 R.G.: ANTONINI S.R.L.in liquidazione (già ANTONINI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lonato del Garda (BS), via Malocco n. 30, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell’avv. N D P, rappresentata e difesa dagli avv.ri S M e N D P in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – ITALCABLES S.P.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Brescia, via G. Oberdan n. 7, - intimata - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REG IONALE della LOMBARDIA – sezione staccata di BRESCIA n. 2219/67/2015 , depositata il 18 maggio 2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere relatore dott. V L;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del R.G. NN.29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. V L primo motivo del ricorso proposto dalla Italcables s.p.a., con assorbimento degli altri motivi, e per l’accoglimento integrale del ricorso proposto dalla Antonini s.r.l. in liquidazione (già Antonini s.p.a.);

FATTI DICAUSA

1.- A seguito di verifica condot ta nei confronti della società I talcables s.p.a. relativamente all’anno d’imposta 2005, l’Agenzia delle entrate notificava, in data 30 settembre 2010, a quest’ultima società, questionario n. Q00154/2010, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, invitandola a fornire gli opportuni chiarimenti e ad indicarel’eventuale presenza di valide ragioni economiche in relazione ad una serie di operazioni ritenute elusive ex art. 37-bis, quarto comma, dello stesso d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente pro - tempore). 1.1. - In data 1° dicembre 2010 la Italcables s.p.a. presentava memoria in risposta alle richieste formulate con il predetto questionario;
l’Agenzia delle entrate, non ritenendo valide le ragioni ivi esposti, notificava alla citata società l’avviso di accertamento n. T9H03A101970/2010. Con tale avviso di accertamento l’Ufficio riteneva che la società Italcables s.p.a. avesse posto in essere una complessa attività elusiva d’imposta, nei seguenti termini: 1) in data 31 maggio 2005 la Italcables s.p.a., di cui la Antonini s.p.a. era sociaal 99,90%, depositava presso la Camera di Commercio un progetto di scissione parziale, e proporzionale, in favore di una società di nuova costituzione, la Italcables s.r.l.;
2) in data 17 settembre 2005 veniva stipulato un contratto di compravendita, attraverso il quale la Antonini s.p.a. cedeva alla società di diritto portoghese Companhia Previdente S.A. le azioni in sua proprietà del capitale sociale della Italcables s.p.a. , unitamente alla famiglia Antonini, che possedeva il restante 0,10%, di R.G. NN.29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. V L talché la società portoghese diveniva titolare del 100% delle azioni della Italcables s.p.a.;
contestualmente, veniva stipulata una scrittura privata con la quale la società portoghese si impegnava a vendere alla Antonini s.p.a. il 100% delle quote possedute nella Italcables s.r.l. (società che avrebbe dovuto formarsi successivamente all’indicata scissione);
3) in data 10 ottobre 2005 la Antonini s.p.a. emetteva a favore della società portoghese la fattura n. 19 per un importo di € 20.654.639,33, concernente la compravendita delle azioni suaccennata;
4) la Antonini s.p.a. valutava la partecipazione detenuta nella Italcables s.p.a. al costo storico di € 8.151.859,00, per cui dalla cessione de quaemergeva una plusvalenza di € 12.502.780,00;
poiché l’art. 87, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) considera esenti le plusvalenze nella misura del 95%, ne derivava che la Antonini s.p.a. aveva realizzato una plusvalenza esente di € 11.877.640,00 (95% di € 12.502.780,00);
5) in data 3 novembre 2005 la Itacables s.p.a. (ormai posseduta al 100% dalla Companhia Previdente S.A.), dava esecuzione al progetto di scissione, trasferendo, a tal fine, una parte del proprio patrimonio alla nuova società Italcables s.r.l., il cui capitale apparteneva all’unico socio Companhia Previdente S.A.;
in virtù di tale scissione venivano trasferiti alla Italcables s.r.l. i seguenti beni;
i) complesso immobiliare sito in Sarezzo (BS), via F.lli Capponi n. 62;
ii) partecipazione detenuta nella Italcables Due s.r.l., con sede in Sarezzo (BS);
iii) partecipazione detenuta nella Omnia Cavi s.r.l., con sede in Colonnella (TE);
la società Italcables s.p.a. continuava la propria attività, in quanto il valore dei beni da trasferire, pari ad € 1.529.763,22 veniva imputato alla “riserva avanzo di fusione” che, conseguentemente, si riduceva da € 1.958.969,20 ad € 429.205,98;
6) in data 10 novembre 2005 veniva data esecuzione alla scrittura privata stipulata il 17 settembre 2005 tra la Antonini s.p.a. e la Companhia Previdente S.A.;
quest’ultima cedeva, pertanto, alla R.G. NN.29644/2015 e 29872/2015 Cons. est. V L prima l’intera quota di partecipazione detenuta nella Italcables s.r.l. (per un importo di € 5.008,073,75), la cui denominazione sociale veniva modificata in Antonini s.r.l. Al termine di tali operazioni, dunque, la Antonini s.p.a. possedeva il 100% della Antonini s.r.l. (già Italcables s.r.l.), proprietaria del complesso immobiliare sito in Sarezzo (BS), a seguito della scissione da parte della Italcables s.p.a.;
la Companhia Previdente S.A. possedeva il 100% della Italcables s.p.a., rimasta proprietaria, a seguito della scissione, del solo “comparto industriale”. Tali operazioni, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, avevano la finalità di trasferire il “comparto industriale” della Italcables s.p.a. alla Companhia Previdente S.A., e di trasferire alla Antonini s.p.a. l’immobile della Italcables s.p.a.;
tali obiettivi sarebbero stati raggiunti aggirando le norme di cui all’art. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., che sottopone a tassazione la plusvalenza realizzata per effetto della cessione di azienda e di immobile.
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