Cass. civ., sez. II, sentenza 06/10/2022, n. 29146
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Testo completo
to la seguente Ud. 10/11/2021 SENTENZA PU sul ricorso 4023-2018 proposto da: R M, rappresentato difeso dall'Avv. G S ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il suo studio, Via
ELEONORA DUSE
27
- ricorrente -
nonché da R P M, rappresentato e difeso dall'Avv. M L B ed elettivamente domiciliata, nello studio dell'Avv. L Z, in ROMA, L.re dei MELLINI, 7 Ammissione al patrocinio a spese dello Stato ricorrente incidentale
contro
RAIMONDO MARILENA, RAIMONDO ALESSANDRO GIOVANNI e RAIMONDO ALBERTO, rappresentati e difesi dall'Avv. M ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv. M D L, Via
SALARIA
400
- controricorrenti -
*** avverso la sentenza n. 1486/2017 della CORTE d'APPELLO di GENOVA depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L D R, che ha concluso per iscritto con la richiesta di rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, notificato in data 28.12.2007, MARILENA RAIMONDO, ALESSANDRO GIOVANNI RAIMONDO E ALBERTO RAIMONDO (per rappresentazione del padre P G) convenivano dinanzi al Tribunale di Imperia MIKAEL RAIMONDO per far accertare, tra l'altro, la natura asseritamente simulata delle compravendite del 18.2.2005 e dell'1.4.2005, concluse tra M R e il nonno E R;
gli attori chiedevano la condanna dello stesso M R alla reintegrazione del patrimonio del defunto con il valore dei beni immobili di cui alle compravendite suddette e, in ogni caso, accertare e disporre a carico degli eventuali obbligati la reintegrazione delle quote riservate agli attori legittimari ex art. 555 e ss. c.c.. Si costituivano in giudizio M R e la moglie in seconde nozze del de cuius, Maria Ardusso. L'azione nei confronti di quest'ultima veniva dichiarata inammissibile e non era oggetto della sentenza di appello qui impugnata, che si riferisce al gravame avverso la sentenza non definitiva n. 128/13 del tribunale di Imperia, resa il 27 maggio 2013. M R resisteva e (cfr suo ricorso per cassazione) chiedeva che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e il rigetto delle domande attrici;
e, in via riconvenzionale subordinata, di dichiarare che fosse portato a credito del convenuto il valore delle migliorie apportate agli immobili. Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di PIO MARIO RAIMONDO, padre di M, il quale si costituiva in giudizio formulando eccezione di carenza di legittimazione passiva per aver in precedenza rinunciato formalmente all'eredità del de cuius e chiedendo comunque il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. Con provvedimento del 24.2.2010 il Giudice assegnava a M R, ai sensi dell'art. 481 c.c., termine fino al 30 aprile 2010 per l'accettazione o meno dell'eredità, evidenziando la vacazione della quota di P M R, eventualmente spettante al medesimo M R. Con comparsa in data 26.5.2010, P M R si costituiva in giudizio con nuovo difensore (cfr suo ricorso per cassazione quinta pagina) dando atto di aver revocato in forza di atto pubblico del 27.3.2010 la rinuncia all'eredità di E R e di aver quindi assunto la qualità di erede di quest'ultimo, preannunciando l'esperimento di un separato giudizio per richiedere, tra l'altro, la ricostruzione dell'asse ereditario di E R, tenendo conto altresì delle ulteriori donazioni effettuate in vita dal de cuius anche ad A Raimondo, Alberto Raimondo e Maria Ardusso (moglie in seconde nozze del de cuius). Espletata prova orale e C.T.U., con sentenza n. 128/2013, depositata in data 27.5.2013, il Tribunale di Imperia dichiarava aperta la successione di E R;
accoglieva la domanda di simulazione relativa agli atti di vendita del 18.2.2005 e dell'1.4.2005, dichiarando la nullità delle donazioni dissimulate relative agli atti di vendita;
respingeva la domanda riconvenzionale proposta da M R;
disponeva la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza. Avverso la sentenza parziale proponeva appello M R nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto tardive e quindi inammissibili le istanze istruttorie e la documentazione prodotta dall'esponente con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. P M R proponeva appello incidentale sull'avvenuto acquisto dell'eredità da parte dei coeredi prima che il medesimo revocasse la precedente rinuncia e sulla qualificazione delle domande effettuate da parte degli eredi attori in primo grado. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto degli appelli. Con sentenza n. 1486/2017, depositata in data 22.11.2017, la Corte d'appello di Genova dichiarava inammissibili le domande proposte ai nn. 2 e 3 delle conclusioni della comparsa di costituzione contenente appello incidentale di P M R;
e rigettava l'appello principale di M R. In particolare, la Corte di merito riteneva che nella comparsa di costituzione di primo grado l'appellante avesse sostenuto di aver provveduto al pagamento del corrispettivo della compravendita mediante l'estinzione di debiti del de cuius, utilizzando del denaro ricevuto a titolo di mutuo, mentre nella memoria aveva dedotto circostanze tese a provare il pagamento in denaro del prezzo dei beni oggetto di vendita, per cui si trattava di due fattispecie diverse. Le altre domande dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto non relative a specifici motivi di gravame. Sull'appello incidentale, la Corte d'appello rilevava che la parte spettante a Pio Mario avrebbe potuto essere devoluta al figlio M, che avrebbe potuto accettare per rappresentazione, senza però avere esercitato tempestivamente tale diritto;
e che la rappresentazione limita il diritto di accrescimento dei coeredi solo se in concreto esercitata. Inoltre, in base all'art. 525 c.c., la revoca della rinuncia è soggetta alla duplice condizione che il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto e che la stessa non sia stata ancora acquistata da altri chiamati, mentre nella fattispecie gli altri chiamati avevano già accettato l'eredità quando era stato assegnato il termine ex art. 481 c.c. nei confronti di M, per cui l'azione interrogatoria non era più idonea a provocare l'accettazione dell'eredità per rappresentazione;
ciò in conformità del principio di diritto secondo il quale, in tema di rinunzia all'eredità, sussiste la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, senza che sia necessaria una specifica accettazione da parte di questi ultimi (Cass.n. 21014 del 2011;
Cass. n. 8021 del 2012). Avverso detta sentenza (R.G. 1486/17) il 2 febbraio 2018 ha proposto ricorso per cassazione M R sulla base di cinque motivi. Nella stessa data la sentenza genovese è stata impugnata per cassazione anche da P M R. M R, A Giovanni Raimondo e Alberto Raimondo hanno resistito a entrambi i ricorsi con controricorso. All'udienza del 10 dicembre 2020 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il procuratore generale in vista dell'odierna udienza ha depositato requisitoria scritta. Sono state depositate memorie e documentazione relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Va posto in rilievo che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione
ELEONORA DUSE
27
- ricorrente -
nonché da R P M, rappresentato e difeso dall'Avv. M L B ed elettivamente domiciliata, nello studio dell'Avv. L Z, in ROMA, L.re dei MELLINI, 7 Ammissione al patrocinio a spese dello Stato ricorrente incidentale
contro
RAIMONDO MARILENA, RAIMONDO ALESSANDRO GIOVANNI e RAIMONDO ALBERTO, rappresentati e difesi dall'Avv. M ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv. M D L, Via
SALARIA
400
- controricorrenti -
*** avverso la sentenza n. 1486/2017 della CORTE d'APPELLO di GENOVA depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L D R, che ha concluso per iscritto con la richiesta di rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, notificato in data 28.12.2007, MARILENA RAIMONDO, ALESSANDRO GIOVANNI RAIMONDO E ALBERTO RAIMONDO (per rappresentazione del padre P G) convenivano dinanzi al Tribunale di Imperia MIKAEL RAIMONDO per far accertare, tra l'altro, la natura asseritamente simulata delle compravendite del 18.2.2005 e dell'1.4.2005, concluse tra M R e il nonno E R;
gli attori chiedevano la condanna dello stesso M R alla reintegrazione del patrimonio del defunto con il valore dei beni immobili di cui alle compravendite suddette e, in ogni caso, accertare e disporre a carico degli eventuali obbligati la reintegrazione delle quote riservate agli attori legittimari ex art. 555 e ss. c.c.. Si costituivano in giudizio M R e la moglie in seconde nozze del de cuius, Maria Ardusso. L'azione nei confronti di quest'ultima veniva dichiarata inammissibile e non era oggetto della sentenza di appello qui impugnata, che si riferisce al gravame avverso la sentenza non definitiva n. 128/13 del tribunale di Imperia, resa il 27 maggio 2013. M R resisteva e (cfr suo ricorso per cassazione) chiedeva che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e il rigetto delle domande attrici;
e, in via riconvenzionale subordinata, di dichiarare che fosse portato a credito del convenuto il valore delle migliorie apportate agli immobili. Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di PIO MARIO RAIMONDO, padre di M, il quale si costituiva in giudizio formulando eccezione di carenza di legittimazione passiva per aver in precedenza rinunciato formalmente all'eredità del de cuius e chiedendo comunque il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. Con provvedimento del 24.2.2010 il Giudice assegnava a M R, ai sensi dell'art. 481 c.c., termine fino al 30 aprile 2010 per l'accettazione o meno dell'eredità, evidenziando la vacazione della quota di P M R, eventualmente spettante al medesimo M R. Con comparsa in data 26.5.2010, P M R si costituiva in giudizio con nuovo difensore (cfr suo ricorso per cassazione quinta pagina) dando atto di aver revocato in forza di atto pubblico del 27.3.2010 la rinuncia all'eredità di E R e di aver quindi assunto la qualità di erede di quest'ultimo, preannunciando l'esperimento di un separato giudizio per richiedere, tra l'altro, la ricostruzione dell'asse ereditario di E R, tenendo conto altresì delle ulteriori donazioni effettuate in vita dal de cuius anche ad A Raimondo, Alberto Raimondo e Maria Ardusso (moglie in seconde nozze del de cuius). Espletata prova orale e C.T.U., con sentenza n. 128/2013, depositata in data 27.5.2013, il Tribunale di Imperia dichiarava aperta la successione di E R;
accoglieva la domanda di simulazione relativa agli atti di vendita del 18.2.2005 e dell'1.4.2005, dichiarando la nullità delle donazioni dissimulate relative agli atti di vendita;
respingeva la domanda riconvenzionale proposta da M R;
disponeva la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza. Avverso la sentenza parziale proponeva appello M R nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto tardive e quindi inammissibili le istanze istruttorie e la documentazione prodotta dall'esponente con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. P M R proponeva appello incidentale sull'avvenuto acquisto dell'eredità da parte dei coeredi prima che il medesimo revocasse la precedente rinuncia e sulla qualificazione delle domande effettuate da parte degli eredi attori in primo grado. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto degli appelli. Con sentenza n. 1486/2017, depositata in data 22.11.2017, la Corte d'appello di Genova dichiarava inammissibili le domande proposte ai nn. 2 e 3 delle conclusioni della comparsa di costituzione contenente appello incidentale di P M R;
e rigettava l'appello principale di M R. In particolare, la Corte di merito riteneva che nella comparsa di costituzione di primo grado l'appellante avesse sostenuto di aver provveduto al pagamento del corrispettivo della compravendita mediante l'estinzione di debiti del de cuius, utilizzando del denaro ricevuto a titolo di mutuo, mentre nella memoria aveva dedotto circostanze tese a provare il pagamento in denaro del prezzo dei beni oggetto di vendita, per cui si trattava di due fattispecie diverse. Le altre domande dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto non relative a specifici motivi di gravame. Sull'appello incidentale, la Corte d'appello rilevava che la parte spettante a Pio Mario avrebbe potuto essere devoluta al figlio M, che avrebbe potuto accettare per rappresentazione, senza però avere esercitato tempestivamente tale diritto;
e che la rappresentazione limita il diritto di accrescimento dei coeredi solo se in concreto esercitata. Inoltre, in base all'art. 525 c.c., la revoca della rinuncia è soggetta alla duplice condizione che il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto e che la stessa non sia stata ancora acquistata da altri chiamati, mentre nella fattispecie gli altri chiamati avevano già accettato l'eredità quando era stato assegnato il termine ex art. 481 c.c. nei confronti di M, per cui l'azione interrogatoria non era più idonea a provocare l'accettazione dell'eredità per rappresentazione;
ciò in conformità del principio di diritto secondo il quale, in tema di rinunzia all'eredità, sussiste la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, senza che sia necessaria una specifica accettazione da parte di questi ultimi (Cass.n. 21014 del 2011;
Cass. n. 8021 del 2012). Avverso detta sentenza (R.G. 1486/17) il 2 febbraio 2018 ha proposto ricorso per cassazione M R sulla base di cinque motivi. Nella stessa data la sentenza genovese è stata impugnata per cassazione anche da P M R. M R, A Giovanni Raimondo e Alberto Raimondo hanno resistito a entrambi i ricorsi con controricorso. All'udienza del 10 dicembre 2020 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il procuratore generale in vista dell'odierna udienza ha depositato requisitoria scritta. Sono state depositate memorie e documentazione relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Va posto in rilievo che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione
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