Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/12/2023, n. 33558

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Analogamente, si deve procedere ad un'interpretazione rigorosa delle conseguenze in caso di inosservanza degli obblighi e di conseguenza, la nascita di un'obbligazione doganale (in circostanze come quelle di cui al procedimento principale) non ha carattere sanzionatorio, bensì deve essere considerata la conseguenza del fatto che non sussistono le condizioni richieste ai fini dell'ottenimento del vantaggio derivante dall'applicazione del regime del perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione. Pertanto, la violazione di un obbligo, connesso al beneficio del regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, da eseguire dopo l'appuramento di detto regime doganale, nel caso di specie l'obbligo di presentare il conto di appuramento nel termine di 30 giorni prescritto dall'art. 521, comma 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento di applicazione, comporta, per tutte le merci da appurare, un'obbligazione doganale in applicazione dell'art. 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 859, punto 9, del regolamento di applicazione.

Loscopo del regime del perfezionamento attivo complessivo è quello di non gravare di dazi le merci d'importazione destinate all'esportazione dopo il perfezionamento; pertanto, grazie al sistema della sospensione, nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extra CE. Invece, ad esempio, se per le merci vincolate al regime della sospensione esso sia appurato con una immissione in libera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi all'importazione e gli altri diritti doganali sospesi. Il regime di perfezionamento attivo è appurato quando i prodotti compensatori o "le merci tal quali" sono dichiarati all'ufficio competente nelle forme previste

I provvedimenti di verifica di non spettanza di un'agevolazione tributaria, in quanto espressione dell'esercizio della potestà impositiva di recupero, sono ascrivibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni e, come tali, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione tributaria in ordine all'impugnativa dei provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni al regime del perfezionamento attivo, in materia di importazione di olio d'oliva).

In materia doganale, il regime di perfezionamento attivo, comportando la sospensione dei dazi doganali, costituisce misura eccezionale destinata ad agevolare lo svolgimento di talune attività economiche, con la conseguenza che coloro che ne beneficiano sono tenuti allo stretto rispetto degli obblighi che derivano da tale regime; ne consegue che la violazione di un obbligo, connesso al perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, fa sorgere, per tutte le merci da appurare, un'obbligazione doganale, ai sensi dell'art. 204, par. 1, lett. a), del codice doganale comunitario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/12/2023, n. 33558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33558
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Oggetto: Tributi Numero registro generale 4107/2019 Regime del Numero sezionale 931/2023 perfezionamento Numero di raccolta generale 33558/2023 attivo con il sistema della Data pubblicazione 01/12/2023 sospensione- onere REPUBBLICA ITALIANA probatorio In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta da: B V Presidente - Oggetto E M Consigliere - R.G.N. 4107/2019 L C Consigliere Cron. T H Consigliere - UP 28/settembre/2023 M G P Consigliere rel. D V di N ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 4107 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-

Contro

C F s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti M M, F P e S G, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dei difensori: marcomiccinesi@pec.ordineavvocatifirenze.it, Numero registro generale 4107/2019 Numero sezionale 931/2023 Numero di raccolta generale 33558/2023 Data pubblicazione 01/12/2023 francesco.pistolesi@firenze.pecavvocati.it;
simoneginanneschi@pec.ordineavvocatifirenze.it, -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2923/07/2018, depositata in data 26 giugno 2018 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal Relatore Cons. M G P D V di N. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. T B che ha chiesto il rigetto del ricorso. udita, per l'Agenzia delle dogane l'Avv.to dello Stato Laura Paolucci e per la controricorrente l'Avv.to F P.

FATTI DI CAUSA

1. C F spa chiese e ottenne da parte dell'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Milano 2 e dell'Ufficio delle Dogane di Pavia autorizzazioni al regime del perfezionamento attivo applicato con il sistema delle sospensioni di cui agli artt. 114 e segg. del Reg. CE n. 2913/1992 (CDC), sul presupposto della sussistenza della c.d. “condizione economica” invocata di cui al punto 30.2 dell'allegato 70 del Reg. CE 2454/93 (DAC) “operazioni effettuate nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto” nella misura in cui la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 539, comma 2, lett.a) sub ii delle DAC considera le condizioni economiche osservate, per le merci del settore dell'olio di oliva, qualora la domanda inerisca ad “un contratto di lavorazione per conto”. La C F s.p.a. corroborò la condizione economica invocata producendo un contratto di lavorazione per conto della società svizzera Carapelli International S.A.

2.Nell'ambito di tale regime, la C F s.p.a. presentò all'Ufficio delle Dogane di Milano2 la dichiarazione doganale di esportazione definitiva EX2 rep. ET n. 199G che venne selezionata per verificare, in forza di prelevamento di campioni, la correttezza della qualità dichiarata di “olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini”. Essendo il prodotto risultato “olio di oliva 2 Numero registro generale 4107/2019 Numero sezionale 931/2023 Numero di raccolta generale 33558/2023 Data pubblicazione 01/12/2023 raffinato” di qualità inferiore rispetto a quello dichiarato in etichetta, fu trasmessa alla competente Procura della Repubblica la notizia di reato per l'ipotizzata violazione degli artt. 515 - 516 c.p. Nel corso di successiva perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al fine di acquisire dati e documenti inerenti le fattispecie di reato ipotizzate, emerse una precedente verifica da parte dell'Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi e Iva, sfociata nel p.v.c. redatto in data 20.6.2012, dal quale risultava la circostanza che, a partire dal 2008, la Carapelli Intenational SA costituiva una “stabile organizzazione” all'estero di C F spa, priva di autonomia decisionale. Al verbale dell'Agenzia delle entrate, la società italiana prestò adesione ai sensi dell'art. 5bis del d.lgs. n. 218/1997. 3.Previo p.v.c. del 1° aprile 2014, acquisiti gli elementi risultanti dalla suddetta verifica, l'Ufficio delle Dogane di Milano 2, ritenendo insussistente la condizione di cui al punto 30.2 dell'allegato 70 e 539, comma 2, lett.a) sub ii del Reg. CE 2454/93(DAC), con provvedimento prot. 29100/2014, annullò le autorizzazioni al regime del perfezionamento ed emise, per gli anni 2011-2013, invito al pagamento prot. 29471/2014 di dazi e Iva all'importazione e atto di irrogazione sanzioni prot. 29472/ RU.

4.Avverso i suddetti atti, la società propose distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che, previa riunione, con sentenza n. 2047/2015, li accolse.

5.La CTP di Milano, con sentenza n. 2194/2016, accolse anche il ricorso della società avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della riscossione prot. n. 26619/RU emesso dall'Ufficio delle Dogane di Milano 2. 6.Sulla base dei medesimi presupposti, anche l'Ufficio delle Dogane di Pavia annullò, con provvedimento prot. 7313/RU, per gli anni 2010-2012, le autorizzazioni al regime del perfezionamento, atto impugnato dalla società dinanzi alla CTP di Pavia con ricorso accolto con sentenza n. 126/2015. 3 Numero registro generale 4107/2019 Numero sezionale 931/2023 Numero di raccolta generale 33558/2023 Data pubblicazione 01/12/2023 7.Avverso le suddette sentenze, l'Agenzia delle dogane di Milano 2 e quella di Pavia proposero appelli dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, previa riunione, con sentenza n. 2923/2018, li rigettò.

8.In punto di diritto, il giudice di appello ha affermato che: 1) era infondato il motivo di appello proposto dall'Ufficio relativamente all'assunto difetto di giurisdizione del giudice tributario in punto di provvedimenti di annullamento delle concesse autorizzazioni atteso che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 546/92, era proponibile il ricorso avverso il diniego o la revoca di agevolazioni e, dunque, anche avverso l'annullamento delle autorizzazioni per il perfezionamento attivo in questione;
2) considerato che l'annullamento delle autorizzazioni era fondato esclusivamente sull'adesione della società al p.v.c. del 20.6.2012 dell'Agenzia delle entrate - in base al quale la società elvetica Carapelli International SA era risultata una “stabile organizzazione” di C F s.p.a. con conseguente inconfigurabilità, ad avviso dell'Amministrazione, della condizione relativa alla “lavorazione per conto” per il perfezionamento attivo- l'adesione al detto verbale che riguardava le imposte sui redditi e l'Iva, “trattandosi di una norma agevolatrice” era di stretta interpretazione e non poteva estendersi ai tributi in esso non contemplati;
2) l'Ufficio non aveva fornito valida prova della direzione, coordinamento e controllo da parte della società italiana nei confronti della società svizzera;
3) la questione relativa alla “sospensione del provvedimento di annullamento delle autorizzazioni” rimaneva assorbita dalla decisione di merito della complessiva controversia.

9.Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 10.Resiste con controricorso la società contribuente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. 11. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T B ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 Numero registro generale 4107/2019 Numero sezionale 931/2023 Numero di raccolta generale 33558/2023 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., Data pubblicazione 01/12/2023 la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma n. 4, c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR, dopo una ricostruzione normativa alquanto incerta dell'istituto del perfezionamento attivo, rigettato gli appelli riuniti dell'Amministrazione con una motivazione apparente, considerando, tra l'altro, assorbita la questione oggetto del gravame avverso la sentenza 2194/2016 della CTP di Milano - erroneamente definita come relativa alla “sospensione del provvedimento di annullamento delle autorizzazioni” invece che al provvedimento di diniego della sospensione della riscossione degli atti impositivi dopo la sentenza di accoglimento del ricorso in primo grado avverso questi ultimi - sebbene la questione della sospensione della riscossione in corso di giudizio di tributi doganali rimanesse irrisolta anche in presenza di sentenza della CTR di conferma della sentenza di primo grado.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di

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