Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/2015, n. 18692

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

La domanda di accertamento della violazione del divieto di concorrenza derivante dal contratto di cessione di azienda (o del ramo d'azienda) è volta a far valere l'inadempimento del contratto e non è incompatibile con la domanda di risoluzione contrattuale fondata sul medesimo presupposto, non essendovi neppure contrasto tra gli obiettivi delle due domande, consistenti, da un lato, nella richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalla violazione, e, dall'altro, nella richiesta di restituzione delle rate di prezzo pagate e nella dichiarazione di cessazione dell'obbligo di corrispondere quelle non ancora scadute.

La richiesta di pubblicazione della sentenza che accerti gli atti concorrenziali in violazione dell'obbligo di non concorrenza derivante dalla cessione di azienda è riconducibile all'art. 2557 c.c. e non all'art. 2600 c.c., sicché il relativo provvedimento integra una forma di riparazione del pregiudizio subito dall'imprenditore - che, al pari del risarcimento, richiede la prova della diminuzione patrimoniale o del mancato guadagno cagionati dalla violazione del divieto - e non una sanzione autonoma, volta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nonché indipendente dalla prova di un danno attuale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/2015, n. 18692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18692
Data del deposito : 22 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

15 R.G.N. 19794/2008 Cron.18692 / 2 Rep. 1237 69 CONTRIBUTO UNIFICATO 18 EY Ud. 30/4/2015 K REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. R R Presidente dott. A N Consigliere dott. G M rel. Consigliere dott. A P LMORGESE Consigliere dott. L N Consigliere ha pronunciato la seguente OGGETTO: conco SENTENZA renza sleale sul ricorso proposto da ITALIANA IMMOBILIARE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. L- r C, elettivamente domiciliata in Roma, alla via E. Tazzoli n. 6, presso l'avv. LUIGI CONDEMI MORABITO, dal quale, unitamente all'avv. OSCAR UGO MARRI, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso RICORRENTE

contro

VIVERE BENE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. G S, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Umbria n. 7, presso l'avv. GIULIO è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso Ө ROSAUER, dal quale, unitamente all'avv. LUIGI CECCHINI del foro di Firenze, CONTRORICORRENTE 775 2015 NRG 19794-08 Italiana Immobiliare Srl-Vivere Bene Srl - Pag. 1 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 645/08, pubblicata il 21 aprile 2008. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2015 dal Consigliere dott. G M;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio DEL CORE, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -- La Scipio 1 S.r.l. convenne in giudizio l'Italiana Immobiliare S.p.a., per 1. sentir accertare la violazione del divieto di concorrenza derivante dal contratto di cessione del ramo di azienda stipulato con la stessa il 27 aprile 1998, con ordine di cessazione dell'attività concorrenziale e condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Premesso di aver acquistato dalla convenuta un ramo di azienda avente ad oggetto l'attività d'intermediazione immobiliare svolta in Sesto Fiorentino (FI), espose che, successivamente alla stipulazione del contratto, la venditrice aveva in- trapreso un'analoga attività negli stessi locali in cui veniva precedentemente svolta quella ceduta. - Il giudizio fu riunito a quello separatamente promosso dalla medesi- 1.1. ma attrice per ottenere, previa pronuncia di risoluzione della cessione per inadem- pimento dell'alienante, la revoca del decreto ingiuntivo emesso il 28 ottobre 2000 dal Tribunale di Firenze per il pagamento delle residue rate del corrispettivo, con la restituzione delle rate già pagate e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, anche mediante pubblicazione della sentenza.

1.1. Con sentenza del 29 ottobre 2004, il Tribunale di Firenze accolse par- NRG 19794-08 Italiana Immobiliare Srl-Vivere Bene Srl - Pag. 2 zialmente le domande, accertando la sussistenza dell'attività concorrenziale e pro- nunciando la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Italiana Immobilia- re;
dispose pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e condannò la convenuta alla restituzione della somma di Euro 53.195,00, oltre interessi, rigettando invece la domanda di risarcimento dei danni. -2. L'impugnazione proposta dall'Italiana Immobiliare nei confronti della Vivere Bene S.r.l. (già Scipio 1) è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Firenze, che con sentenza del 21 aprile 2008 ha peraltro disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, rideterminando in Euro 36.151,98 la somma dovuta dall'appellante. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto ininfluenti le censure sol- levate in ordine alla nullità della cessione del marchio da parte dell'Italiana Immo- biliare alla S S.r.l., osservando che l'accertamento della concorrenza sleale aveva avuto luogo in base ad una pluralità di rilievi, non contestati dall'appellante, aventi ad oggetto la condotta di quest'ultima, e non già quella della cessionaria, con la conseguenza che la predetta nullità, la quale non aveva costituito oggetto di una specifica pronuncia della sentenza di primo grado, non richiedeva la parteci- pazione al giudizio della società cessionaria. Escluso inoltre che la cessione avesse ad oggetto esclusivamente i rapporti con potenziali clienti già acquisiti alla data della stipulazione, non potendo inten- dersi in tal senso il riferimento delle parti all'avviamento, la Corte ha ritenuto che l'assenza di qualsiasi cenno al marchio non consentisse di escludere l'interesse del- l'acquirente all'avviamento, il quale non era connesso soltanto all'uso del marchio, ma a tutti gli elementi necessari per trarre profitto dall'azienda ceduta. Ha conside- rato irrilevante la circostanza che il marchio fosse stato utilizzato per l'esercizio NRG 19794-08 Italiana Immobiliare Srl-Vivere Bene Srl - Pag. 3 REV della nuova attività dalla S, anziché dall'Italiana Immobiliare, osservando che la prima società era partecipata in maggioranza dalla seconda, ed aggiungendo che l'illiceità della condotta non era esclusa dall'avvenuta cessione delle quote nel corso del giudizio. La Corte ha poi escluso la novità della domanda di risoluzione, rilevando che la stessa, formulata in entrambi gli atti di citazione in primo grado, non si poneva in contrasto con quella di cessazione dell'attività concorrenziale, già definita in un precedente procedimento promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. Ha invece ritenuto che l'indicazione della data di decorrenza delle rate da restituire fosse affetta da un errore materiale, avendo il Tribunale fatto riferimento alla data di una transazione stipulata tra la convenuta ed un'altra società, anziché a quella d'inizio dell'attività concorrenziale, ed ha pertanto proceduto alla riduzione dello importo dovuto in restituzione. La Corte ha infine rigettato l'appello incidentale proposto dalla Vivere Bene, rilevando che in primo grado quest'ultima non aveva proposto la domanda di pub- blicazione della sentenza, ed affermandone pertanto l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nonché il contrasto con l'art. 2600 cod. civ., per man- canza di prova del danno.

3. Avverso la predetta sentenza l'Italiana Immobiliare ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. La Vive- re Bene ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, Я articolato in quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 2573 cod. civ. e dell'art. 15 del regio decreto 21 giugno 1942, n. NRG 19794-08 Italiana Immobiliare Srl-Vivere Bene Srl - Pag. 4 929, come modificati dagli artt. 15 e 83 del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e dell'art. 2598 cod. civ., nonché la manifesta illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel dichiarare la nullità della cessione del marchio in favore della S, in quanto non contestuale alla ces- sione dell'azienda, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del testo novellato dell'art. 2573 cit., entrato in vigore prima della stipulazione del relativo contratto.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, indipendentemente dall'inade- guata formulazione dell'interrogativo che lo accompagna, non recante la distinta indicazione del fatto controverso e del quesito di diritto sottoposto a questa Corte, né la precisazione delle ragioni d'illogicità della motivazione e del principio di di- ritto del quale si chiede l'enunciazione, non attinge la ratio decidendi della senten- za impugnata. Quest'ultima, infatti, nell'esaminare le censure mosse dalla ricorren- te alla dichiarazione di nullità della cessione del marchio, non le ha affatto disatte- se, ma si è limitata ad affermarne l'irrilevanza ai fini dell'accertamento della viola- zione del divieto di concorrenza, osservando che la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi