Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18289
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S E nato il 01/11/1991 avverso l'ordinanza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere M C;lette le conclusioni del PG t RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da S E avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini con la quale il medesimo è stato condannato alla pena ritenuta equa per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. la falsa applicazione della legge penale e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'erronea interpretazione dell'art. 1 I. 7 ottobre 1969 n. 742 fornita in ordine al decorso del termine per l'impugnazione di cui all'art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2 lett. c), cod.proc.pen. Si assume che, avendo il Tribunale di Rimini riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni 90, tale termine, computata la sospensione durante il periodo feriale, deve considerarsi venuto a scadenza il 22.9.2021 sicché il gravame proposto doveva ritenersi tempestivo.
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