Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2023, n. 00837

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2023, n. 00837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00837
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Morda' Antonino, nato a Reggio Calabria il 31/01/1969 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato N P, sostituto processuale dell'Avv. G C che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. A M, con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in funzione di Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del dibattimento, che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Reggio Calabria con la prescrizione del divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle ore 20.30 alle ore 7,30. Il Tribunale ha confermato il provvedimento reiettivo del Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale in data 20 aprile 2022, ritenendo sussistente un concreto pericolo di recidiva criminosa specifica da parte del M, incompatibile con lo svolgimento di lavoro in diverso comune ed in orario notturno, tenuto conto della accusa alla base della applicata misura cautelare che lo vede gravemente indiziato di appartenere, quale imprenditore - espressione della cosca di 'ndrangheta facente capo ad A - attivo nel settore della distribuzione commerciale in funzione di riciclaggio e reimpiego dei proventi delle attività delittuose e punto di riferimento per gli interessi economici e finanziari dell'organizzazione.

2. Avverso tale decisione, la difesa del ricorrente deduce due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274, 277 e 283 cod. proc. pen. L'impugnata ordinanza risulterebbe erronea nella parte in cui trae la sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti la misura dal titolo di reato, senza esaminare le concrete circostanze del caso. Sotto tale profilo, è illogico, in assenza di motivazione sul punto, ritenere sussistente la pericolosità sociale del ricorrente solo durante l'orario serale e nel comune limitrofo, tenuto conto che durante il giorno il M può liberamente muoversi nell'ambito de Comune di Reggio Calabria, città in cui risulta radicata la cosca A di cui è accusato essere partecipe. Il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui la pericolosità sociale del ricorrente sarebbe maggiore laddove questi fosse tenuto a rimanere
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