Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2018, n. 29916

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2018, n. 29916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29916
Data del deposito : 20 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5591/2015 r.g. proposto da: SAMIC s.r.l. (cod. fisc. 01621780301), con sede in Pasian di Prato (UD), alla via Colloredo n. 152, in persona del legale rappresentante pro tempore F Z, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati F S ed E B, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Flaminia Vecchia n. 732/D.

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO MORRA COSTRUZIONI s.r.l. (cod. fisc. 02692050368), in persona del curatore, dott.ssa N S.

- intimato -

27,0(g avverso il decreto del TRIBUNALE DI PORDENONE depositato il 26/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2018 dal Consigliere dott. E C;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito, per la ricorrente, l'Avv. E. B, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 20 gennaio 2015, n. 176, il Tribunale di Pordenone respinse l'opposizione proposta, ex art. 98 I.fall., da SAMIC s.r.l. avverso il mancato riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. al proprio credito ammesso dal giudice delegato al passivo del fallimento della Morra Costruzioni s.r.I.. 1.1. Quel tribunale rilevò che la menzionata società non risultava iscritta al Registro delle Imprese artigiane, come, invece, sarebbe stato, a suo dire, «necessario ma non sufficiente» per ottenere l'indicato privilegio, e reputò, comunque, quest'ultimo non riconoscibile ad un'impresa costituita nella forma di società di capitali.

2. La SAMIC s.r.l. ricorre per cassazione contro questo provvedimento, affidandosi a due motivi. La curatela fallimentare non ha svolto difese in questa sede.

2.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 19 maggio 2017, n. 12761, ha ritenuto insussistenti i presupposti per provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ed ha rimesso, quindi, la causa alla pubblica udienza della Prima sezione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:( ts‘A I) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2751-bis, n. 5, cod. civ. e 12 delle disposizioni sula legge in generale», per aver il giudice di merito erroneamente considerato dirimente, ai fini dell'esclusione del privilegio, la mancata iscrizione predetta;
II) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2751-bis, n. 5, cod. civ. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale», per aver il tribunale comunque escluso che detto privilegio possa essere invocato da imprese costituite in forma di società di capitali.

2. Rileva, preliminarmente, il Collegio che le censure prospettate con i descritti motivi investono le due, affatto autonome, rationes decidendi utilizzate dal tribunale friulano per disattendere l'opposizione innanzi ad esso spiegata dalla SAMIC s.r.I.. E' evidente, dunque, che, ove almeno una di esse (costituite, rispettivamente, come si è già anticipato, dal non essere la predetta società iscritta al Registro delle Imprese artigiane, come, invece, sarebbe stato «necessario ma non sufficiente» per ottenere l'indicato privilegio, e dalla non riconoscibilità di quest'ultimo ad un'impresa costituita nella forma di società di capitali) resista alle censure suddette, ne conseguirebbe la irrilevanza dell'altra, non potendo produrre in alcun caso l'annullamento del provvedimento impugnato (cfr., ex multis, Cass. n. 20153 del 2018;
Cass. n. 18641 del 2017;
Cass. n. 15350 del 2017).

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Come è noto, l'originaria formulazione dell'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., antecedente alla modifica apportatagli dall'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012), si limitava a riconoscere il privilegio in relazione ai crediti "dell'impresa artigiana", senza operare alcuna ulteriore specificazione al riguardo.

3.1.1. Con riferimento al testo ante riforma della
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