Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13699
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G M nato il 29/05/1966 a Rieti avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla recidiva e l'inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. M G, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, in data 16 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 16 luglio 2014, dal Tribunale di Rieti che lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato di riciclaggio.
3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 178 e 179 cod. pen. La difesa eccepisce, in proposito, la nullità della notifica all'Avv. M B del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello di Roma in considerazione del pregresso decesso del predetto difensore di fiducia dell'imputato e la conseguente nullità della sentenza di appello.
4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 1 della legge 241 del 2006 conseguente alla mancata applicazione dell'indulto.
5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
6. Il primo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla recidiva e l'inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. M G, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, in data 16 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 16 luglio 2014, dal Tribunale di Rieti che lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato di riciclaggio.
3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 178 e 179 cod. pen. La difesa eccepisce, in proposito, la nullità della notifica all'Avv. M B del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello di Roma in considerazione del pregresso decesso del predetto difensore di fiducia dell'imputato e la conseguente nullità della sentenza di appello.
4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 1 della legge 241 del 2006 conseguente alla mancata applicazione dell'indulto.
5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
6. Il primo
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