Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2014, n. 4492

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Massime1

Il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2014, n. 4492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4492
Data del deposito : 25 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

0004492/14 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *SUCCESSIONI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28117/2007 on. 4492

SECONDA SEZIONE CIVLE

Cron. Rep. 788 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Ud. 14/01/2014Dott. MASSIMO ODDO Dott. V MNE - PURel. Consigliere - Dott. E

MUCCI

Consigliere Consigliere Dott. L MA Consigliere 4 Dott. PASQUALE D'ASCOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28117-2007 proposto da: SERAFIN ANNA MARIA C.F.SRFNMR46M48H781W, elettivamente domiciliata in ROMA, VA VTTORIO

VENETO

108, presso lo studio dell'avvocato MUNGARI SANTO EMANUELE, rappresentata e difesa dall'avvocato G L; ricorrente 2014 contro 59 C.F.FRGVNI54R51H781A, SERAFIN FREGONESE IVANA GIUSEPPE C.F.SRFGPP49R01H781U, SERAFIN GIOVANNINA C.F.SRFGNN48B41H781E, elettivamente domiciliati in 53/74 ROMA, VA DEL

VMINALE

43, presso lo studio dell'avvocato L F, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASAGRANDE DORIANA, TRAVAINI ENRICO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1397/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. VNCENZO MAZZACANE; udito l'Avvocato Garofalo Luigi difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. Meloni Guido con delega depositata in udienza dell'Avv. Lorenzoni Fabio difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23/24-1-1998 A M S conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso i fratelli G S e G S ed il coniuge di quest'ultimo I F chiedendo lo scioglimento delle comunioni ereditarie instauratesi tra lei ed i fratelli a seguito del decesso del padre G S e della madre Caterina Lorenzon secondo le norme sulla successione legittima, previa declaratoria di nullità del testamento olografo del 13- 6-1995 ovvero, in subordine, delle disposizioni ivi contenute rimesse all'arbitrio del terzo;
invero detto testamento, composto da un foglio a righe scritto su tre facciate e da due planimetrie datate e sottoscritte dal “de cuius", ma predisposte da un geometra di sua fiducia, sulle quali comparivano cinque appezzamenti di terreno diversamente colorati e contraddistinti con le lettere A-B-C-D-E ed oggetto delle attribuzioni effettuate dal testatore, era nullo in quanto non completamente compilato in forma scritta, contenendo anche disegni, non era interamente autografo, comprendendo parti non compilate dal testatore, ed era stato redatto con la partecipazione di un terzo, ovvero il suddetto tecnico che aveva predisposto le planimetrie ed aveva anche colorato i diversi mappali. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando il fondamento della domanda attrice relativa alla declaratoria di nullità del predetto testamento. Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 4-12-2001 dichiarava la validità del testamento, olografo, rigettava le domande di nullità parziale o totale dello stesso, e rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande proposte dalle parti. Proposta impugnazione da parte di A M S cui resistevano G S, G S ed I F la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 20-9-2006 ha rigettato il gravame. 1 Avverso tale sentenza A M S ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi seguito successivamente da due memorie cui G S, G S ed Ivana Fregonese hanno resistito con controricorso. MOTIV DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la validità del testamento olografo del 13-6- 1995 sulla base del rilievo che la planimetrie ad esso allegate, seppur datate e sottoscritte, nonché materialmente unite ai tre fogli dattiloscritti, si configurerebbero come documenti esterni e predisposti in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni di ultima volontà, e pertanto i loro eventuali vizi non potrebbero estendersi anche alla parte sicuramente autografa;
in realtà il fatto che il testatore avesse indicato come data della scheda testamentaria quella del 13-6-1995 non può comportare che l'unica vera manifestazione di volontà testamentaria risalisse a quel giorno, e che ad essa conseguentemente fossero riconducibili i soli fogli autografi e non, invece, le altre parti di cui il documento si compone;
pertanto, individuata la confezione del testamento nel periodo compreso tra la redazione delle planimetrie e l'apposizione dell'ultima sottoscrizione in calce a queste, non poteva negarsi rilevanza al ruolo che il geometra V aveva ricoperto nella compilazione del testamento, con la conseguente declaratoria di nullità di quest'ultimo. Con il secondo motivo A M S, deducendo violazione degli artt. 602 e 606 c.c., assume che la Corte territoriale ha ritenuto l'estraneità al testamento delle suddette planimetrie anche sotto il profilo funzionale, nel senso che tali elaborati avrebbero avuto funzione illustrativa ed esplicativa delle diverse attribuzioni immobiliari, ricostruendo così il rapporto tra fogli sicuramente autografi e planimetrie in termini di "relatio" formale;
al riguardo, premesso che tale strumento deve essere utilizzato con la dovuta cautela in materia successoria per integrare il contenuto di 2 una disposizione testamentaria altrimenti incompleta, la ricorrente rileva che nella fattispecie le planimetrie non svolgevano affatto una mera funzione esplicativa rispetto alle clausole autografe del testatore, in quanti in diversi punti esse attuavano e talora correggevano la volontà del "de cuius", posto che solo per loro mezzo era possibile individuare con precisione quali terreni G S avesse voluto lasciare ai propri figli;
infatti quando il testatore, nell'elencare i mappali assegnati alle figlie G ed A M, indica per entrambe "parte del 45-46-47", è esclusivamente l'esame delle planimetrie a rendere noti i criteri utilizzati per la divisione; analogamente per il mappale 22, assegnato per 2/3 a G S e per 1/3 all'esponente, è soltanto la diversa colorazione delle planimetrie a dare effettivo contenuto alla volontà del testatore;
ancora, mentre dai tre fogli manoscritti si ricava che il mappale 105 era stato attribuito in via esclusiva ad A M S, nella seconda planimetria esso risulta diviso in due parti (delle quali una assegnata all'esponente e l'altra a G e G);
pertanto anche le planimetrie facevano parte del testamento, e la loro incontestata eterografia comportava la nullità dell'intero testamento. : Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606 c.C., sostiene che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto ininfluente ai fini della validità del testamento in questione il fatto che le planimetrie erano state redatte ad opera di un terzo, trattandosi di documenti esplicativi estranei al testamento vero e proprio;
invero era stato trascurato che dette planimetrie erano state redatte su specifico incarico del testatore allo scopo di dividere tra i figli le sue proprietà, che esse erano state espressamente richiamate nel testo della scheda testamentaria, che tali elaborati erano stati datati e sottoscritti dal "de cuius" ed uniti al documento che la sentenza impugnata considerava essere il solo vero testamento, e che essi contenevano indicazioni che sviluppavano la volontà del testatore al di là delle clausole redatte da quest'ultimo e talora in contrasto con dette clausole. 3 Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondati. Il giudice di appello ha anzitutto affermato che nella parte iniziale del foglio manoscritto su tre facciate in cui erano contenute le disposizioni di ultima volontà di G S, che l'appellante aveva riconosciuto essere state interamente scritte di pugno del testatore senza l'intervento di estranei, era precisato che dette disposizioni erano state espresse facendo riferimento alle due planimetrie allegate: “...dispongo delle mie sostanze come segue. Indicato con esatta identificazione mediante planimetrie allegate al presente redatte dal geometra C V di И S B d C tecnico di mia fiducia a) lascio...";
era chiara la volontà del testatore di considerare le planimetrie non quali parti integranti del testamento, bensì quali documenti separati ed aggiunti ad esso aventi funzione illustrativa ed esplicativa, con rappresentazione grafica, delle diverse attribuzioni immobili;
era inoltre incontroverso, come pure riferito dai testi V e G, che le planimetrie erano state predisposte antecedentemente alla redazione del testamento da tecnici incaricati da G S, ed inizialmente anche dalla moglie poi deceduta, al fine di ripartire i propri terreni tra i figli secondo le sue indicazioni ed in base alla perizia di stima eseguita dallo stesso studio professionale, quindi con la funzione di contraddistinguere graficamente e visivamente le singole attribuzioni come anche risultanti da appositi frazionamenti;
avendo l'esigenza di individuare con precisione gli immobili di cui intendeva disporre, tra cui anche porzioni di singoli beni catastalmente indivisi, i due disegni erano stati utilizzati dal testatore alle stregua di mappe catastali, che egli aveva confermato apponendovi la propria sottoscrizione e la data, ma che non per questo avevano assunto la medesima natura di schede testamentarie. La Corte territoriale, quindi, ha concluso che, una volta individuato il corpo del testamento nel solo foglio vergato a mano su tre facciate interamente autografo, in cui G S aveva indicato le diverse assegnazioni degli immobili ai suoi figli in modo da provvedere anche alla divisione tra di 4 essi di quei beni, sia pure tramite un riferimento ai documenti esplicativi allegati all'atto, l'attribuzione all'opera di terzi di tali documenti non comportava il venir meno del requisito dell'autografia del testamento, trattandosi di documenti diversi ed esterni rispetto a quello contenente le disposizioni di ultima volontà del testatore;
pertanto erano infondate le censure di nullità del testamento suddetto sotto i diversi profili prospettati dall'appellante. Orbene il convincimento del giudice di appello è corretto e quindi immune dalle censure sollevate dalla ricorrente. Invero sulla base delle argomentazioni rese dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza che la scrittura privata del 13-6-1965 contiene una compiuta espressione della volontà di G S di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte mediante devoluzione ai suoi figli del proprio patrimonio immobiliare anche con indicazione di quote e dati catastali, come è incontestato nella sostanza dalla ricorrente e come del resto risulta dalla trascrizione del documento suddetto nel controricorso;
in tale contesto il richiamo del testatore alle planimetrie allegate al testamento, pure sottoscritte da G S, è giustificato dall'esigenza di meglio individuare l'oggetto delle singole attribuzioni tramite rappresentazioni grafiche dei beni, alcuni dei quali indivisi, considerata anche l'esigenza di procedere alla divisione di questi ultimi, circostanza che spiega la ragione dell'incarico già precedentemente conferito a dei tecnici dal "de con la cuius" ed anche da sua moglie per la predisposizione delle suddette planimetrie, conseguenza che tali allegati non sono assolutamente necessari ad integrare la volontà del testatore come emergente dal foglio manoscritto su tre facciate contenuto nella scrittura privata menzionata. Tali considerazioni riguardano più particolarmente le disposizioni richiamate dalla ricorrente nel secondo motivo, in particolare con riferimento alla attribuzione alle figlie G ed Anna 5 Maria di "parte del 45-46-47", laddove è evidente che la planimetrie allegate hanno la funzione di individuare concretamente le porzioni corrispondenti alle quote indicate nel testamento;
analoga considerazione vale per il mappale 22, attribuito per 2/3 congiuntamente a G e G e per 1/3 ad A M, tenendo presente che l'insussistenza di dette planimetrie non avrebbe certo determinato l'invalidità del testamento, essendo evidente che, una volta indicate nella scrittura privata suddetta le quote di rispettiva spettanza agli eredi in ordine ai beni ivi descritti, sarebbe stato comunque sempre possibile procedere alla divisione dei beni stessi secondo le norme di cui agli artt. 713 e seguenti c.c.;
è invece inammissibile il profilo di censura relativo al mappale 105 in quanto tale questione non risulta proposta quale oggetto di gravame davanti al giudice di appello. Alla luce di tali rilievi emerge l'infondatezza dell'assunto della ricorrente riguardo alla pretesa configurazione delle predette planimetrie quali elementi integrativi della volontà testamentaria come espressa da G S nella predetta scrittura privata, una volta che esse erano finalizzate, nella stessa volontà del testatore, alla più chiara descrizione grafica di immobili già chiaramente indicati nel testamento;
in proposito è stato rilevato che il testamento -olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni (Cass. 14-2-1980 n. 1112), come appunto nella fattispecie, dove anzi, come si è visto, per gli immobili indivisi il testatore aveva indicato espressamente gli estremi catastali;
deve quindi escludersi la configurabilità, nell'ambito del testamento olografo suddetto, della presenza di scritti provenienti dalla mano di un terzo ovvero del tecnico incaricato della redazione delle predette planimetrie - in quanto queste ultime sono del tutto estranee al contenuto del testamento in oggetto, rispondente pienamente al requisito dell'autografia di cui all'art. 602 c.c. 6 Con il quarto motivo A M S, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., sostiene che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla domanda subordinata proposta dall'appellante di declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 631 primo comma c.c. delle disposizioni testamentarie rimesse all'arbitrio di un terzo;
inoltre sempre nell'atto di citazione in appello si era rilevato che il testatore con riferimento al mappale n. 22 del foglio 13 aveva stabilito che il fondo spettava per 2/3 ai figli G e G e per 1/3 alla figlia A M, senza fornire alcun criterio in proposito, cosicché soltanto la planimetria del geometra V integrava l'insufficiente dicitura autografa, e neppure tale questione era stata esaminata dal giudice di appello. Con il quinto motivo la ricorrente, deducendo omessa o comunque insufficiente motivazione, afferma che, nell'ipotesi che si ritenesse che sulla domanda di cui al precedente motivo fosse comunque intervenuta una decisione da parte della Corte territoriale, detta decisione non appare minimamente o perlomeno adeguatamente motivata. Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente in quanto connessi, sono infondati. Invero il giudice di appello, avendo rilevato che le suddette planimetrie costituivano documenti diversi ed esterni rispetto a quello contenente le disposizioni di ultima volontà del testatore, ha sia pure implicitamente ritenuto del tutto infondato il motivo di censura relativo alla pretesa nullità delle disposizioni testamentarie in oggetto ai sensi dell'art. 631 primo comma c.c. in quanto asseritamente rimesse all'arbitrio di un terzo. Con riferimento poi al residuo profilo di censura articolato nel quarto motivo (relativo all'attribuzione del mappale 22 foglio 13) è sufficiente richiamare le argomentazioni espresse in occasione dell'esame dei primi tre motivi di ricorso. 7 In definitiva il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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