Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2023, n. 05876
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania avverso l'ordinanza del 05/01/2022 della Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di Trovato Saverio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha concluso per l'inammissibilità;
letta la memoria difensiva con cui l'avv. C G, per il resistente Trovato, dichiara di non opporsi all'accoglimento del ricorso della parte pubblica
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta della Procura Generale della Repubblica distrettuale volta a conseguire il riconoscimento della sentenza di condanna irrevocabile emessa dal Tribunale di Nancy (Francia) in data 15 settembre 2003 nei confronti di S T, ai fini dell'applicazione della recidiva, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della pronuncia. Secondo la Corte territoriale, infatti, l'art. 3, comma 1, d. Igs. n. 73 del 12 maggio 2016 prevede già la possibilità di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti senza procedere al suo formale riconoscimento.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 d. Igs. n. 73 del 2016, 12 cod. pen., 127, 730 e 731 cod. proc. pen. Il citato art. 3, sostiene il ricorrente, non ha implicitamente abrogato le disposizioni degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. (in tal senso deponendo l'espressione "anche in assenza di riconoscimento"), possedendo portata meramente integrativa degli istituti dell'ordinamento italiano e deve essere letto congiuntamente ai concomitanti decreti legislativi emanati il 12 maggio 2016 recanti i n. 74 e 75. L'ambito di rilevanza dell'art. 3 cit. non viene, infatti, a coprire tutte le ipotesi previste dall'art. 12 cod. pen.;
inoltre, la riforma del Libro XI ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2017 non ha riguardato il procedimento di riconoscimento disciplinato dagli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con l'arresto n. 47414 del 2021, che ha ritenuto ancora necessaria la procedura del riconoscimento quando la condanna straniera rilevi a fini diversi da quelli indicati dall'art. 12 cod. pen. La richiesta di riconoscimento nel caso in esame risulta, pertanto, pienamente ammissibile per gli effetti della recidiva e dell'applicazione di pene accessorie e va adottata ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. In particolare, per le pene accessorie la produzione "automatica" di tale effetto è incompatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento (ed in particolare il diritto di difesa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La Procura Generale
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha concluso per l'inammissibilità;
letta la memoria difensiva con cui l'avv. C G, per il resistente Trovato, dichiara di non opporsi all'accoglimento del ricorso della parte pubblica
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta della Procura Generale della Repubblica distrettuale volta a conseguire il riconoscimento della sentenza di condanna irrevocabile emessa dal Tribunale di Nancy (Francia) in data 15 settembre 2003 nei confronti di S T, ai fini dell'applicazione della recidiva, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della pronuncia. Secondo la Corte territoriale, infatti, l'art. 3, comma 1, d. Igs. n. 73 del 12 maggio 2016 prevede già la possibilità di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti senza procedere al suo formale riconoscimento.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 d. Igs. n. 73 del 2016, 12 cod. pen., 127, 730 e 731 cod. proc. pen. Il citato art. 3, sostiene il ricorrente, non ha implicitamente abrogato le disposizioni degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. (in tal senso deponendo l'espressione "anche in assenza di riconoscimento"), possedendo portata meramente integrativa degli istituti dell'ordinamento italiano e deve essere letto congiuntamente ai concomitanti decreti legislativi emanati il 12 maggio 2016 recanti i n. 74 e 75. L'ambito di rilevanza dell'art. 3 cit. non viene, infatti, a coprire tutte le ipotesi previste dall'art. 12 cod. pen.;
inoltre, la riforma del Libro XI ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2017 non ha riguardato il procedimento di riconoscimento disciplinato dagli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con l'arresto n. 47414 del 2021, che ha ritenuto ancora necessaria la procedura del riconoscimento quando la condanna straniera rilevi a fini diversi da quelli indicati dall'art. 12 cod. pen. La richiesta di riconoscimento nel caso in esame risulta, pertanto, pienamente ammissibile per gli effetti della recidiva e dell'applicazione di pene accessorie e va adottata ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. In particolare, per le pene accessorie la produzione "automatica" di tale effetto è incompatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento (ed in particolare il diritto di difesa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La Procura Generale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi