Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 18/10/2021, n. 28619
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a seguente. ORDINAAZA sul ricorso 28867-2015 propoto da: P G, titolare della impresa individuale "TECNOLOGIA E SICUREZZA", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CEVENIUI n.45, presso lo studio dell'avvocato D M, rappresentato e difeso dall'avvocato A P;- ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 1648 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente doniciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, iDressd l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rapprese:-Itato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MTO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 496/2015 della CORTE D'APPELLO di C, deposita-:a il 04/06/2015 R.G.N. 634/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. F B. Adunanza camerale del 5 maggio 2021 - Pres. M, rei. B - Rg. 28867/15 P INPS Con sentenza del 4.6.15 la Corte d'Appello di Catanzaro, confermando sentenza del tribunale di Cosenza del 20.1.14, ha -per quel che qui rileva- rigettato l'opposizione del sig. P a due verbali ispettivi dell'INPS, nella parte relativa al diritto dell'INPS -nei limiti della prescrizione- di recupero di sgravi indebitamente fruiti dalla società per un importo di Euro 79.293. In particolare, ritenuta l'applicabilità anche al settore edilizio del principio del mininnale contributivo ex articolo 29 legge 341 del 95, e rilevando che il contratto collettivo prevede l'esenzione della retribuzione per dipendenti assunti solo se impiegati, e non anche se operai (come nel caso), la corte
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