Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/1989, n. 514
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La norma dell'art. 3, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità fra uomini e Donne in materia di lavoro), per la quale le assenze dal lavoro previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri sono considerate, ai fini della progressione in carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti, non esclude la Rilevanza negativa del mancato svolgimento, a causa delle assenze predette, di quelle specifiche attività al cui concreto Esercizio la disciplina collettiva collega l'acquisizione dei requisiti di Competenza necessari per l'attribuzione di una determinata qualifica (nella specie, aiuto-regista). ( V 3485/86, mass n 446429; ( V 6448/84, mass n 438029).*