Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2018, n. 48898

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2018, n. 48898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48898
Data del deposito : 25 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CROTTI VALENTINO nato a BAGNOLO IN PIANO il 24/07/1950 avverso la sentenza del 22/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere I S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al riconoscimento dell'art. 131 bis. udito il difensore L'avvocato D chiede l'accoglimento del ricorso presentato.

RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata la sentenza del 22 giugno 2017 con la quale la Corte di appello di Milano, decidendo il gravame presentato da C V avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 22 novembre 2016, che l'aveva condannato per il delitto di falso ideologico commesso dal privato in dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 483 cod. pen. e 76 d.lgs. 445/1990, consumato in Opera il 25 luglio 2011, ha integralmente confermato la pronuncia del primo giudice.

2. Con il ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deduce tre motivi enunciati nei limiti indicati dall'art. 173 disp.att.cod. proc. pen.: 2.1. con il primo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'art.483 cod. pen. avendo errato la Corte territoriale nel non riconoscere che il comportamento tenuto dall'imputato, integrativo sotto il profilo materiale del delitto contestatogli, era stato, invero, connotato da buona fede, essendo stato il dichiarante tratto in inganno dall'assenza di annotazioni pregiudizievoli contenute nel certificato del casellario rilasciato ad uso del privato e, comunque, essendo indicativa dello stato soggettivo che l'aveva animata, la dismissione dì ogni incarico direttivo all'interno della compagine societaria (la Eurovalve Sri. a favore della quale era stata resa la dichiarazione);

2.2. il vizio di motivazione, avendo il giudice censurato omesso di esaminare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. formulata dall'imputato, il quale ben avrebbe potuto beneficiare dell'istituto in esame sussistendone i presupposti;
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