Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2019, n. 40362
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la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di: CR AT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 27/02/2019 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore dello CR, avv. Ugo Lecis, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27/02/2019, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc.pen. da CR AT, avverso il provvedimento di rigetto di un'istanza de libertate, ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari per carenza di gravità indiziaria: misura in realtà già venuta meno per effetto di altro provvedimento medio tempore intervenuto, che aveva disposto la liberazione dello CR per insussistenza di esigenze cautelari. La misura in questione era stata emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano, con provvedimento del 18/01/2019, in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto al capo i) della rubrica.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, lamentando "travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione e violazione di legge". Dopo aver attribuito allo CR la qualifica di incaricato di pubblico servizio (quale responsabile del settore vendite della UNICO s.p.a.), ed aver ampiamente richiamato la normativa in materia di distribuzione di medicinali, il ricorrente deduce che lo CR si era reso responsabile del reato di cui all'art. 326 cod. pen., avendo riferito telefonicamente a CO IO i dettagli delle operazioni di sequestro in corso, essendo tra l'altro già a conoscenza di segnalazioni effettuate da farmacie territoriali in ordine alla falsificazione dei bollini. Si valorizzano telefonate in cui il CO aveva minacciato lo CR della perdita dei premi di produzione per la UNICO, se avesse tenuto una linea che individuava nel CO il responsabile. Si deduce inoltre che lo CR non aveva denunciato il CO, pur essendo consapevole del suo comportamento frodatorio, violando l'art. 362 cod pen.;
condotta tenuta per non perdere i lauti premi di produzione che il CO aveva promesso (di tali premi non si era tenuto conto, nella valutazione del margine di guadagno della UNICO). Si rappresenta infine, sulla base delle notizie di reato "sgorgate" dalle dichiarazioni dello CR, che la misura poteva essere confermata dal Tribunale anche per ragioni diverse da quelle originariamente prospettate.
3. Con memoria depositata il 05/06/2019, il difensore dello CR sollecita una declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
3.1. Si deduce anzitutto una carenza di interesse in capo al P.M. ricorrente, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non determinerebbe la reviviscenza di un provvedimento cautelare i cui effetti erano già cessati prima dell'emissione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame.
3.2. Il difensore deduce poi l'inammissibilità del ricorso per il carattere perplesso dell'esposizione dei motivi, e perché viene dedotta una illogicità della motivazione con riferimento ad una ricostruzione alternativa per la prima volta prospettata, e mai esplorata dal Tribunale. D'altra parte, l'ordinanza impugnata era pervenuta ad una valutazione di insussistenza della gravità indiziaria valutando compiutamente ogni aspetto della vicenda, valorizzando l'atteggiamento collaborativo tenuto dallo CR con gli inquirenti, ai quali egli aveva denunciato le anomalie riscontrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve anzitutto essere disatteso il preliminare assunto difensivo secondo cui l'impugnazione sarebbe inammissibile per