Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2019, n. 15848
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ft-mut-attive generale dellu Reput31311ca pru's,2 kt Cotte di íwpelb) BresciEl nel procedimento a carico di TT IA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 17/05/2018 dal Tribunale di Mantova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio, nella parte relativa alla durata della sospensione della patente di guida, con applicazione nella misura di legge;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 17 maggio 2018, che, applicando su richiesta ad IA MO la pena per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha altresì disposto, nei suoi confronti, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, contenendone la durata nel limite inferiore della previsione edittale, pari ad un anno.
2. Con un unico motivo di ricorso, l'autorità giudiziaria proponente lamenta che tale sanzione amministrativa sia stata applicata in misura inferiore al minimo edittale, non avendo il giudice provveduto al raddoppio della durata della stessa, previsto dal citato art. 186, comma 2, lett. c), per l'ipotesi di reato commesso - come si legge nella motivazione della stessa sentenza - alla guida di veicolo appartenente a persona estranea al reato.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo nei termini riportati in epigrafe, in ragione del fatto che l'applicazione e la durata della sanzione amministrativa accessoria esulano dal negozio processuale sulla pena previsto dal rito speciale prescelto.
4. Nel termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., è pervenuta in cancelleria memoria scritta del difensore dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, reputando irrazionale il chiesto raddoppio della durata della sospensione della patente di