Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2022, n. 29115
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO EMANUELE nato a VENOSA il 14/12/1986 avverso l'ordinanza del 09/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 settembre 2021, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., esclusa l'aggravante di cui all'art. 425, comma 1 n. 1, cod. pen., ha confermato l'ordinanza, in data 26 luglio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato allo stesso, per il reato di cui agli artt. 110, 423 cod. pen., l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con la prescrizione ulteriore di rimanere nella propria abitazione dalle ore 21,00 alle ore 7,30, nonché l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria. Il fatto era stato commesso nella notte del 12 settembre 2020, in Palazzo San Gervasio, ai danni dell'immobile sede del Consorzio di Cooperative O.P. del Mediterraneo", il cui legale rappresentante era P N e i cui soci erano C D P e M S.
2. Il grave quadro indiziario, a carico dell'indagato, ritenuto il mandante dell'azione incendiaria materialmente eseguita dagli esecutori materiali L V e V C, era costituito, secondo il Tribunale del riesame, da una pluralità di elementi. In primo luogo, in contemporanea al divampare dell'incendio, i militari della locale arma dei Cbinieri avevano controllato una vettura - condotta da V e con a bordo C - che sostava, a soli 400 m di distanza dal consorzio, con motore e fari spenti, all'interno del cui bagagliaio venivano trovati alcuni pezzi di carta imbevuti di liquido infiammabile che avevano sprigionato un forte odore anche all'interno dell'abitacolo;
costoro fornivano in ordine alla loro presenza in quel luogo motivazioni logicamente in-correnti e in contrasto tra loro. In secondo luogo l'esame dei tabulati del traffico telefonico in uso agli stessi, oltre che al coimputato Raffaele C, collocava i tre in territorio di Palazzo San Gervasio durante le fasi esecutive dell'evento incendiario, nonché 'reiterati contatti tra costoro (C, invero, risultava aver svolto diversi tentativi di contattare V e C proprio mentre costoro subivano il controllo da parte dei Cbinieri). Quanto alla posizione del ricorrente, questi era destinatario di una telefonata di Raffaele C, ricevuta nel cuore della notte del 12 settembre 2020 (segnatamente alle 3,29), dopo appena tre minuti dalla chiamata che questi aveva effettuato al V;
telefonata giustificata da C con motivazioni in contrasto con le altre risultanze investigative e che, invece, il ricorrente non giustificava affatto, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere. B e C, inoltre, sulla scorta dell'esame dei predetti tabulati, sebbene non residenti nel territorio di Palazzo San Gervaso, erano collocati in detto comune anche nella notte del 10 settembre 2020. I giudici della cautela ritenevano individuato anche il movente di vendetta che aveva spinto il ricorrente a commissionare l'azione incendiaria. Risultava, invero, dalle dichiarazioni rese dagli informatori Di Paolo e Sabino, soci del consorzio, che B, presidente della Società cooperativa "La Margherita", locataria di un capannone di proprietà del consorzio, resosi moroso, era stato raggiunto da un decreto ingiuntivo. Per sottrarsi aveva sporto falsa denuncia per il reato di furto di un assegno asseritamente emesso in favore del consorzio, d'importo pari a quello indicato nel
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 settembre 2021, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., esclusa l'aggravante di cui all'art. 425, comma 1 n. 1, cod. pen., ha confermato l'ordinanza, in data 26 luglio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato allo stesso, per il reato di cui agli artt. 110, 423 cod. pen., l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con la prescrizione ulteriore di rimanere nella propria abitazione dalle ore 21,00 alle ore 7,30, nonché l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria. Il fatto era stato commesso nella notte del 12 settembre 2020, in Palazzo San Gervasio, ai danni dell'immobile sede del Consorzio di Cooperative O.P. del Mediterraneo", il cui legale rappresentante era P N e i cui soci erano C D P e M S.
2. Il grave quadro indiziario, a carico dell'indagato, ritenuto il mandante dell'azione incendiaria materialmente eseguita dagli esecutori materiali L V e V C, era costituito, secondo il Tribunale del riesame, da una pluralità di elementi. In primo luogo, in contemporanea al divampare dell'incendio, i militari della locale arma dei Cbinieri avevano controllato una vettura - condotta da V e con a bordo C - che sostava, a soli 400 m di distanza dal consorzio, con motore e fari spenti, all'interno del cui bagagliaio venivano trovati alcuni pezzi di carta imbevuti di liquido infiammabile che avevano sprigionato un forte odore anche all'interno dell'abitacolo;
costoro fornivano in ordine alla loro presenza in quel luogo motivazioni logicamente in-correnti e in contrasto tra loro. In secondo luogo l'esame dei tabulati del traffico telefonico in uso agli stessi, oltre che al coimputato Raffaele C, collocava i tre in territorio di Palazzo San Gervasio durante le fasi esecutive dell'evento incendiario, nonché 'reiterati contatti tra costoro (C, invero, risultava aver svolto diversi tentativi di contattare V e C proprio mentre costoro subivano il controllo da parte dei Cbinieri). Quanto alla posizione del ricorrente, questi era destinatario di una telefonata di Raffaele C, ricevuta nel cuore della notte del 12 settembre 2020 (segnatamente alle 3,29), dopo appena tre minuti dalla chiamata che questi aveva effettuato al V;
telefonata giustificata da C con motivazioni in contrasto con le altre risultanze investigative e che, invece, il ricorrente non giustificava affatto, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere. B e C, inoltre, sulla scorta dell'esame dei predetti tabulati, sebbene non residenti nel territorio di Palazzo San Gervaso, erano collocati in detto comune anche nella notte del 10 settembre 2020. I giudici della cautela ritenevano individuato anche il movente di vendetta che aveva spinto il ricorrente a commissionare l'azione incendiaria. Risultava, invero, dalle dichiarazioni rese dagli informatori Di Paolo e Sabino, soci del consorzio, che B, presidente della Società cooperativa "La Margherita", locataria di un capannone di proprietà del consorzio, resosi moroso, era stato raggiunto da un decreto ingiuntivo. Per sottrarsi aveva sporto falsa denuncia per il reato di furto di un assegno asseritamente emesso in favore del consorzio, d'importo pari a quello indicato nel
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