Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/01/2023, n. 00360
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9479-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 3790/2022 depositata il 01/04/2022 nella causa tra: ATAC S.P.A.;
- ricorrente non costituita in questa fase -
contro
ROMA CAPITALE;
- resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere IRENE TRICOMI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del Tribunale Civile di Roma.
FATTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza n. 3790 del 2022, pronunciando sul ricorso riassunto dinanzi a sé da ATAC spa nei confronti di Roma Capitale, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rispetto alla sentenza n. 11525 del 2020, pronunciata tra le suddette parti dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, con la quale il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta da ATAC spa in via principale, relativa alla portata precettiva dell'Accordo del 14 dicembre 2009, intercorso tra l'Assessore alle politiche delle mobilità del Comune di Roma e le Organizzazioni sindacali di categoria.
2. Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 -ter, cod. proc. civ., sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale, il quale ha chiesto che le Sezioni Unite civili di questa Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge. DIRITTO I. ATAC spa, società a capitale pubblico interamente partecipata da Roma Capitale, esercente sul territorio capitolino il servizio di trasporto pubblico locale, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per la condanna di Roma Capitale al pagamento della somma di euro 51.116.394,67, oltre agli interessi, pari alla seconda tranche dell'elemento retributivo giovanile (ERG) da corrispondere al personale attoreo, quale adempimento degli Accordi assunti con il Protocollo d'intesa del 12 maggio 2006 e successivi, fino all' Accordo del 14 dicembre 2009. Ric. 2022 n. 09479 sez. SU - ud. 08-11-2022 -2- Roma Capitale aveva violato i doveri di corretta sana e prudente gestione, che incombevano sulla stessa quale soggetto esercente attività di direzione coordinamento e controllo analogo su ATAC e sulle altre Aziende del trasporto pubblico locale. In via alternativa alla domanda di inadempimento, ATAC spa proponeva domanda ai sensi dell'art. 2497, cod. civ.
2. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, ATAC spa ha prospettato quanto segue.
2.1. Quanto all'assetto del trasporto pubblico locale veniva illustrato quanto segue. Nel 2004 il Comune di Roma adottava il modello del cosiddetto in house providing per la gestione del trasporto pubblico locale, e affidava l'erogazione dei servizi direttamente a società nelle quali deteneva una partecipazione totalitaria di controllo: ATAC spa, Trambus spa, Me.Tro. spa. Venivano adottate in proposito le delibere consiliari n. 126 e n. 127 del 15 luglio 2004. In data 20 dicembre 2004 il Comune di Roma e le Aziende del trasporto pubblico locale sottoscrivevano la Convenzione - quadro per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune di Roma, approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 1009 del 2004, con l'obiettivo di definire unitariamente i compiti dei soggetti coinvolti, di individuare le relazioni tra essi, di regolamentare i flussi finanziari e di coordinare i diversi contratti di servizio. In attuazione degli impegni assunti con la Convenzione-quadro, con le deliberazioni n. 474, n. 475 e n. 477 del 14 settembre 2005, la Giunta comunale approvava i contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In forza di tali contratti le Aziende del trasporto pubblico locale, a fronte di apposito corrispettivo, si impegnavano ad erogare i servizi a ciascuna di esse affidati, nel rispetto e in esecuzione delle direttive impartite dell'Amministrazione comunale. Tanto la Convenzione-quadro, quanto i singoli contratti di servizio riconoscevano espressamente prerogative di programmazione, indirizzo, regolazione di tutti gli aspetti inerenti la gestione del trasporto pubblico locale al Comune. A tali strumenti contrattuali si affiancavano gli statuti delle Aziende. Ric. 2022 n. 09479 sez. SU - ud. 08-11-2022 -3- Con delibera n. 36 del 30 marzo 2009, il Consiglio comunale aveva approvato il riordino del Comparto del trasporto pubblico locale e aveva previsto la fusione per incorporazione in ATAC spa, di Me.Tro. spa e di Trambus spa. ATAC spa, quindi, è divenuta gestore unico del servizio di T PL, e unica titolare dei contratti di servizio a suo tempo stipulati dalle Aziende del trasporto pubblico locale con il Comune di Roma.
2.2. Quanto al sistema retributivo del personale del trasporto pubblico locale veniva illustrato quanto segue. Nel 2000 le Aziende del trasporto pubblico locale decidevano di intraprendere un processo di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale finalizzato anche a una diminuzione del costo del lavoro. Con accordo siglato 1'11 luglio 2000, le Aziende e le Organizzazioni sindacali avevano convenuto l'adozione di un nuovo sistema retributivo a decorrere dal mese di agosto 2000. Per il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula dell'accordo del 2000 si prevedeva un ulteriore emolumento mensile "Elemento di riordino del sistema retributivo (ERS)". Veniva così introdotto un sistema retributivo differenziato tra il personale dipendente assunto prima dell' 1 1 luglio 2000 e quello assunto successivamente alla stipula del suddetto accordo. Il Comune di Roma con la Regione Lazio e la Provincia di Roma siglava il 12 giugno 2006 un Protocollo d'intesa con le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto TPL. Il Protocollo d'intesa sanciva l'impegno anche di Roma Capitale all'azzeramento nel tempo delle suddette differenze retributive. Ciò sarebbe avvenuto mediante l'erogazione di risorse che l'Amministrazione comunale si obbligava a corrispondere alle Aziende del trasporto pubblico locale quale incremento dei corrispettivi previsti dai contratti di
- ricorrente non costituita in questa fase -
contro
ROMA CAPITALE;
- resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere IRENE TRICOMI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del Tribunale Civile di Roma.
FATTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza n. 3790 del 2022, pronunciando sul ricorso riassunto dinanzi a sé da ATAC spa nei confronti di Roma Capitale, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rispetto alla sentenza n. 11525 del 2020, pronunciata tra le suddette parti dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, con la quale il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta da ATAC spa in via principale, relativa alla portata precettiva dell'Accordo del 14 dicembre 2009, intercorso tra l'Assessore alle politiche delle mobilità del Comune di Roma e le Organizzazioni sindacali di categoria.
2. Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 -ter, cod. proc. civ., sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale, il quale ha chiesto che le Sezioni Unite civili di questa Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge. DIRITTO I. ATAC spa, società a capitale pubblico interamente partecipata da Roma Capitale, esercente sul territorio capitolino il servizio di trasporto pubblico locale, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per la condanna di Roma Capitale al pagamento della somma di euro 51.116.394,67, oltre agli interessi, pari alla seconda tranche dell'elemento retributivo giovanile (ERG) da corrispondere al personale attoreo, quale adempimento degli Accordi assunti con il Protocollo d'intesa del 12 maggio 2006 e successivi, fino all' Accordo del 14 dicembre 2009. Ric. 2022 n. 09479 sez. SU - ud. 08-11-2022 -2- Roma Capitale aveva violato i doveri di corretta sana e prudente gestione, che incombevano sulla stessa quale soggetto esercente attività di direzione coordinamento e controllo analogo su ATAC e sulle altre Aziende del trasporto pubblico locale. In via alternativa alla domanda di inadempimento, ATAC spa proponeva domanda ai sensi dell'art. 2497, cod. civ.
2. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, ATAC spa ha prospettato quanto segue.
2.1. Quanto all'assetto del trasporto pubblico locale veniva illustrato quanto segue. Nel 2004 il Comune di Roma adottava il modello del cosiddetto in house providing per la gestione del trasporto pubblico locale, e affidava l'erogazione dei servizi direttamente a società nelle quali deteneva una partecipazione totalitaria di controllo: ATAC spa, Trambus spa, Me.Tro. spa. Venivano adottate in proposito le delibere consiliari n. 126 e n. 127 del 15 luglio 2004. In data 20 dicembre 2004 il Comune di Roma e le Aziende del trasporto pubblico locale sottoscrivevano la Convenzione - quadro per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune di Roma, approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 1009 del 2004, con l'obiettivo di definire unitariamente i compiti dei soggetti coinvolti, di individuare le relazioni tra essi, di regolamentare i flussi finanziari e di coordinare i diversi contratti di servizio. In attuazione degli impegni assunti con la Convenzione-quadro, con le deliberazioni n. 474, n. 475 e n. 477 del 14 settembre 2005, la Giunta comunale approvava i contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In forza di tali contratti le Aziende del trasporto pubblico locale, a fronte di apposito corrispettivo, si impegnavano ad erogare i servizi a ciascuna di esse affidati, nel rispetto e in esecuzione delle direttive impartite dell'Amministrazione comunale. Tanto la Convenzione-quadro, quanto i singoli contratti di servizio riconoscevano espressamente prerogative di programmazione, indirizzo, regolazione di tutti gli aspetti inerenti la gestione del trasporto pubblico locale al Comune. A tali strumenti contrattuali si affiancavano gli statuti delle Aziende. Ric. 2022 n. 09479 sez. SU - ud. 08-11-2022 -3- Con delibera n. 36 del 30 marzo 2009, il Consiglio comunale aveva approvato il riordino del Comparto del trasporto pubblico locale e aveva previsto la fusione per incorporazione in ATAC spa, di Me.Tro. spa e di Trambus spa. ATAC spa, quindi, è divenuta gestore unico del servizio di T PL, e unica titolare dei contratti di servizio a suo tempo stipulati dalle Aziende del trasporto pubblico locale con il Comune di Roma.
2.2. Quanto al sistema retributivo del personale del trasporto pubblico locale veniva illustrato quanto segue. Nel 2000 le Aziende del trasporto pubblico locale decidevano di intraprendere un processo di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale finalizzato anche a una diminuzione del costo del lavoro. Con accordo siglato 1'11 luglio 2000, le Aziende e le Organizzazioni sindacali avevano convenuto l'adozione di un nuovo sistema retributivo a decorrere dal mese di agosto 2000. Per il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula dell'accordo del 2000 si prevedeva un ulteriore emolumento mensile "Elemento di riordino del sistema retributivo (ERS)". Veniva così introdotto un sistema retributivo differenziato tra il personale dipendente assunto prima dell' 1 1 luglio 2000 e quello assunto successivamente alla stipula del suddetto accordo. Il Comune di Roma con la Regione Lazio e la Provincia di Roma siglava il 12 giugno 2006 un Protocollo d'intesa con le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto TPL. Il Protocollo d'intesa sanciva l'impegno anche di Roma Capitale all'azzeramento nel tempo delle suddette differenze retributive. Ciò sarebbe avvenuto mediante l'erogazione di risorse che l'Amministrazione comunale si obbligava a corrispondere alle Aziende del trasporto pubblico locale quale incremento dei corrispettivi previsti dai contratti di
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