Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1986, n. 2298
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Il fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (previsto dalla legge 2 aprile 1958 n. 377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971 n. 587) - fondo che costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo principale di integrare le pensioni dovute agli iscritti o ai loro superstiti dall'Assicurazione generale obbligatoria, cui gli stessi iscritti sono soggetti, erogando agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla Assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell'Assicurazione stessa - eroga un'unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo. Pertanto l'iscritto al fondo non può ottenere la pensione di anzianità prevista dall'art. 13 della legge 21 luglio 1965 n. 903 prima che si siano verificate le condizioni per il trattamento complessivo contemplato dalla citata legge n. 377 ed, in particolare, prima della perdita della qualità di iscritto al fondo, perdita che non consegue alla semplice domanda diretta ad ottenere la suddetta pensione di anzianità. ( V 6413/81, mass n 417217).*