Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 36330

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 36330
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36330
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE NI nato a [...] il [...] RE EN nato a [...] il [...] RE GI nato a [...] il [...] RE RO nato a [...] il [...] RU EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori: - avvocato ROBERTO RAMPIONI del foro di42.0MA, in difesa di RU EN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. ) - avvocato VINCENZO NICO D'ASCOLA del foro di REGGIO CALABRIA, in difesa di RE RO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
- avvocato MARIO LUCIANO RE del foro di ROMA in difesa di RE EN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
- avvocato PASQUALE LOIACONO del foro di PALMI in difesa di RU EN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento di motivi di ricorso. - avvocato GI DELLA MONICA del foro di SALERNO in difesa di RE GI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avvocato MARINA MANDAGLIO del foro di PALMI in difesa di RE EN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. - avvocato GI MILICIA del foro di PALMI in difesa di RE NI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avvocato FRANCESCO ALBANESE del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di RE NI e RE RO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. - avvocato MARINA SILVIA MORI del foro di Milano in difesa di RE GI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi, in data 17 aprile 2018, appellata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica: - ha rideterminato in anni 16 di reclusione la pena inflitta IO CR, riconosciuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso di cui al capo A) e di violenza privata, così riqualificata l'originaria imputazione di estorsione di cui al capo B);
- ha rideterminato in anni 17 di reclusione la pena inflitta a GI CR in ordine al reato di cui al capo A);
- ha dichiarato OM CR colpevole del reato di cui al capo A) e lo ha condannato alla pena di anni 12 di reclusione;

4 - ha dichiarato OM RU colpevole del reato di cui al capo A) riqualificata in concorso esterno l'originaria contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa e lo ha condannato alla pena di anni 9 di reclusione;
- ha confermato la condanna alla pena di anni 20 di reclusione nei confronti di TE CR, riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) e B);
- ha applicato le pene accessorie e la misura di sicurezza della libertà vigilata.

2. Le sentenze di merito hanno ritenuto accertata, principalmente sulla scorta delle conversazioni intercettate, anche su iniziativa del privato UC, investigazioni per riscontrarne il contenuto, la perdurante operatività dell'associazione di tipo ‘ndranghetistico nota come cosca CR, la cui esistenza era stata giudiziariamente riconosciuta da plurime sentenze definitive. Si tratta di un gruppo a prevalente base familiare, sviluppatosi intorno alla figura di CR TE cl. 39 e dei figli GI e OM, che ha conseguito un penetrante controllo nel territorio di riferimento (il comune di Rizziconi e nelle zone limitrofe del versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria) grazie alla forza di intimidazione, esercitata sia per condizionare le attività pubbliche, specie quelle gestite dal comune, sia per garantire agli associati con ruoli verticistici lunghi periodi di latitanza. Nel periodo oggetto di contestazione il sodalizio: - aveva messo in piedi un sofisticato e articolato sistema di intestazioni fittizie, che aveva consentito il reinvestimento del denaro, provento delle svariate attività illecite, nella sistematica acquisizione di terreni nel territorio;
- aveva consumato una pluralità di truffe alla Comunità europea per ingenti somme di denaro;
- aveva posto in essere attività finalizzate a neutralizzare il sindaco del comune di Rizziconi, UC NO, ritenuto ostacolo alla realizzazione degli interessi della organizzazione criminale, culminate nelle pressioni che avevano determinato lo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi per le dimissioni dei suoi componenti;
- aveva esercitato pressioni per favorire l'assegnazione alla

SICURPOL

Vigilantes di Villa San Giovanni, il servizio di vigilanza presso l'azienda Rizziconi Energia. Gli imputati TE CR IO CR OM RU avevano, inoltre, commesso, in concorso tra loro, il reato scopo di cui all'art. 610 cod. pen., contestato al capo B), costringendo, mediante violenza e minacce, il consigliere comunale MI RU a presentare le dimissioni rivelatesi decisive per lo scioglimento ex lege del Consiglio comunale.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati IO CR, GI CR, OM CR, OM RU e TE CR per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. Nell'illustrare i motivi dedotti da ciascun ricorrente, ai fini di maggiore chiarezza espositiva, è utile premettere le argomentazioni poste dalla Corte distrettuale a sostegno delle statuizioni impugnate.

3. IO CR. E' stato assolto in primo grado dal reato associativo e da quello di estorsione di cui al capo B), riqualificato in violenza privata, per non avere commesso il fatto. In accoglimento dell'appello del pubblico ministero è stato riconosciuto colpevole di entrambi i reati: il contributo concorsuale nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. è stato desunto dalla convergenza tra le dichiarazioni del testimone UC e la trascrizione della conversazione tra quest'ultimo ed il padre della persona offesa, il consigliere comunale MI RU;
la partecipazione al reato associativo è stata affermata sulla base della valutazione unitaria della chiamata in correità del collaboratore IO EM e di talune specifiche condotte dell'odierno ricorrente reputate sintomatiche dell'attualità dell'affiliazione perché evocative della forza di intimidazione che l'imputato era in grado di esercitare nella qualità di esponente in posizione apicale della cosca. Al riguardo la Corte distrettuale ha menzionato: - il risentimento verso UC per la scelta di non comunicargli preventivamente la nomina quale consulente contabile nella procedura giudiziaria in cui era stato disposto il sequestro di una società a lui riconducibile;
- le pressioni esercitate su UC, attraverso l'intermediazione di un assessore, per non dare esecuzione al trasferimento della dipendente IU ET, disposto per la riscontrata carenza dei necessari titoli, dalla segreteria del responsabile servizio lavori pubblici, posizione strategica per consentire al sodalizio il condizionamento dell'amministrazione comunale;
- l'iter privilegiato che gli aveva consentito, una volta ottenuta la disponibilità di palazzo AT, di procedere in tempi celerissimi (tre giorni dopo la stipula del preliminare) e senza i necessari permessi edilizi dall'amministrazione comunale, alla sua demolizione, avendo cura di partecipare personalmente alle operazioni a bordo di un macchinario di proprietà di una società in sequestro, affiancato dalla polizia municipale al solo fine di dimostrare la potenza della cosca;
- l'attivismo dimostrato per far consegnare alle imprese impegnate nell'esecuzione di un appalto scorte di gasolio dal titolare di un distributore di benzina così sa superare le difficoltà create da uno sciopero;v - la considerazione in cui era tenuto da TE AZ e dal suo nucleo familiare i quali, da decenni in stretti rapporti con esponenti della 'ndrangheta ed in particolare della cosca CR, lo avevano apertamente indicato in alcune conversazioni intercettate come l'unico soggetto in grado di porre fine ad un'attività delittuosa in corso di svolgimento nel territorio di Rizziconi ai danni di un loro congiunto.

3.1. IO CR, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso in cui, premessa una ricostruzione della vicenda processale, sviluppa tre motivi, a loro volta articolati in più censure.

3.1.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., 6, par. 3 lett. c), CEDU e 111 Cost.La Corte di appello, nel riformare la sentenza assolutoria con riferimento al reato associativo di cui al capo A), ha operato una diversa valutazione delle fonti dichiarative in relazione a più punti senza procedere, nei termini imposti dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Mentre il Tribunale aveva considerato il risentimento di IO CR per l'atteggiamento tenuto da UC in occasione della nomina a consulente contabile come una reazione giustificata dalla risalente amicizia tra i protagonisti, la Corte di appello lo ha ritenuto espressione di tracotanza mafiosa da parte di chi riveste un ruolo attivo nell'associazione, attribuendo rilevanza decisiva non tanto alle testimonianze rese in dibattimento dal UC e da un collega, quanto ad un verbale di dichiarazioni rese dal primo nel corso delle indagini preliminari il cui contenuto, non utilizzabile per la decisione, era però ripotato nell'ordinanza cautelare annullata. La vicenda del trasferimento della dipendente comunale ET, ricondotta dal Tribunale ad un conflitto personale con il sindaco, è stata considerata dalla Corte reggina sintomatica del condizionamento dell'azione amministrativa perpetrato dalla cosca attraverso l'intervento personale di IO CR, attribuendo un diverso significato alle dichiarazioni dei testimoni UC, IP e AS. Da nessun elemento di prova, anche a carattere non dichiarativo, è comunque emersa la strumentalizzazione del ruolo della ET da parte del clan. La demolizione di palazzo AT è stata reinterpretata quale concreta attuazione del programma criminoso dell'associazione

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