Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/12/2022, n. 36921
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a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24967-2014, proposto da: SPANO' Anna, cf. SPANNA69B63D0860, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. G M, che ha chiesto di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec giovanni.mancuso@avvocaticosenza.it - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente Avverso la sentenza n. 310/03/2014 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 25.02.2014;udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott. F F, Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito di notifica dell'avviso d'accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui era stato rideterminato l'imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap, la contribuente propose RGN 24967/2014 Consigliere rei. F ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che con sentenza n. 326/09/2011 ne rigettò le ragioni. L'appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Calabria fu respinto con la sentenza n. 310/03/2014, ora impugnata. Il giudice regionale, nel riassumere la vicenda processuale così come riportata nella pronuncia di primo grado, ha riferito che, a seguito della notifica dell'atto impositivo e del contraddittorio instaurato, l'Amministrazione finanziaria recepì i rilievi della contribuente in merito al cluster utilizzato per l'accertamento mediante ricorso allo studio di settore e le giustificazioni sullo scostamento tra le «esistente iniziali e finali esposte in dichiarazione». Quindi provvide alle conseguenti correzioni e la parte aderì alla proposta dell'ufficio. Fu dunque redatto l'atto di adesione (RHIA10400178/2009), sottoscritto dalla contribuente, con relativo accordo sul piano di rateizzazione, di cui la prima (delle 8 rate) fu versata. Mancando i successivi pagamenti, la Spanò impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che con pronuncia n. 326/09/2011 dichiarò inammissibile il ricorso, stante l'adesione della contribuente all'accordo sottoscritto con l'ufficio. Le ragioni d'appello, sempre secondo quanto rappresentato nella pronuncia ora al vaglio della Corte, erano fondate sulla doglianza della irragionevolezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sull'assunto che la proposta di adesione si perfeziona non con la sola sottoscrizione, ma con il pagamento di tutte le rate. Il giudice regionale ha rilevato che, stante l'incontestata sottoscrizione della adesione per l'importo concordato tra le parti, tale accordo era intangibile e immodificabile. Ha pertanto confermato la declaratoria di inammissibilità già dichiarata in primo grado. La ricorrente ha censurato la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Nell'adunanza camerale del 22 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa.
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