Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/08/2019, n. 21686

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/08/2019, n. 21686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21686
Data del deposito : 26 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8446-2018 proposto da: FERRERI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'IPPOLITO, rappresentato e difeso dall'avvocato F G;

- ricorrente -

contro

MINISERO DELL'ISRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO SATO;
INPS - ISITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati L C, A PTERI, S PEDEN e L CIULO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 100/2017 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 28/07/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere A S. FTI DI

CAUSA

Con sentenza n. 266/2016 del 31 marzo 2016 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana respinse il ricorso giurisdizionale proposto da V F - già dipendente del Ministero dell'Istruzione e in servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Ferrigno" di Castelvetrano, titolare di pensione con decorrenza dall'1.9.2000 -, il quale aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione sulla base del trattamento retributivo correlato alla qualifica di "direttore dei servizi generali ed amministrativi", anziché a quella di "responsabile amministrativo". Al riguardo, il predetto Giudice evidenziò che: a) il F aveva frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, previsto dal C.C.N.L. in vigore per il quadriennio 1998/2001, per accedere alla qualifica di "direttore dei servizi generali ed Ric. 2018 n. 08446 sez. SU - ud. 12-03-2019 -2- amministrativi", che avrebbe, tuttavia, potuto concretamente conseguire soltanto con decorrenza dal l° settembre 2000;
b) in data 1° agosto 2000 il F aveva inoltrato al Provveditorato agli Studi di Trapani domanda per fruire, con decorrenza dal 1° settembre 2000, del pensionamento anticipato rispetto al prescritto limite d'età, avvalendosi della facoltà riservata dal D.M. n. 176 del 10 luglio 2000 e dalla relativa circolare applicativa n. 181 dell'Il luglio 2000 ai "soggetti appartenenti al risultanti in esubero";
c) in base a tale normativa, il F era, pertanto, cessato dal servizio in data 31 agosto 2000 con la qualifica di "responsabile amministrativo", non avendo ancora concretamente avuto accesso a quella di "direttore servizi generali ed amministrativi", avente decorrenza dal successivo 1° settembre 2000;
d) il predetto non aveva, quindi, mai stipulato con l'Amministrazione il contratto individuale di lavoro relativo alla qualifica di "direttore dei servizi generali ed amministrativi" né tantomeno aveva mai concretamente percepito il maggiore trattamento retributivo correlato a tale qualifica superiore;
e) risultava, conseguentemente, perfettamente legittimo il provvedimento con cui era stata liquidata, con decorrenza dal 10 settembre 2000, la pensione in favore del F sulla base dell'ultima retribuzione da lui effettivamente percepita, ossia quella correlata alla qualifica di "responsabile amministrativo". Il Giudice di primo grado evidenziò, infine, che le problematiche prospettate dal F in ordine sia alla decorrenza giuridica dell'inquadramento nella qualifica di "direttore dei servizi generali ed amministrativi" sia all'individuazione della data della sua effettiva cessazione dal servizio nonché la pretesa da lui avanzata per ottenere la rideterminazione dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento retributivo correlato alla qualifica superiore erano già state esaminate dal Tribunale del Lavoro di Marsala, che, con la sentenza n. 76/2006, passata in giudicato, aveva affermato che, il Ric. 2018 n. 08446 sez. SU - ud. 12-03-2019 -3- F, essendo cessato dal servizio il 31 agosto 2000, non aveva mai concretamente percepito la retribuzione correlata alla qualifica di "direttore dei servizi generali ed amministrativi", e, pertanto, il medesimo non poteva vantare alcun diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, da ritenersi legittimamente calcolata dall'Amministrazione sulla base del trattamento economico di "responsabile amministrativo". Avverso la sentenza n. 266/2016 e nei confronti dell'INPS- Gestione ex INPDAP e del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la provincia di Trapani il F propose appello, del quale chiesero il rigetto entrambi gli appellati. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, con sentenza n. 100/A/2017, depositata in data 28 luglio 2017, rigettò il gravame e condannò il F alle spese processuali in favore delle controparti. Avverso tale sentenza V F ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) hanno resistito con distinti controricorsi.
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