Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2011, n. 6339
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In sede di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, rientra nei poteri ufficiosi del giudice rimodulare i periodi in cui il genitore può tenere presso di sé il figlio di cui è disposto l'affidamento condiviso, in relazione alla nuova situazione determinatasi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non viziato da extrapetizione il provvedimento della corte di merito che, in sede di reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione, aveva confermato l'affido condiviso della figlia minore e che, tenuto conto dell'intervenuto trasferimento per motivi di lavoro della madre, aveva disposto il collocamento presso quest'ultima, nella sua nuova residenza, della predetta, rimodulando, in relazione alla nuova situazione determinatasi, il regime di incontri della minore con il padre, congruamente motivando al riguardo).
Testo completo
03 1967 .L.vo . O S C U RA T A l'art. 52.D N I E G ITT 06339 /11 E - IR E D si applica N O L A R T di diffusione IS G E R TE N E caso S E In Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Modifica delle LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE condizioni della PRIMA SEZIONE CIVILE separazione personale. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 6614/200 Dott. M GABRIELLA LUCCIOLI Presidente Cron. 6339 Rel. Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI Rep. Dott. M CISTINA GIANCOLA - Consigliere Ud. 31/01/2011 - Consigliere Dott. ROSA M DI VGILIO PU Dott. C D C Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6614-2007 proposto da: U.B.G. (C.F. "omissis" elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 240- PAL. 1-INT.27, presso l'avvocato B FO, In caso di diffusione c rappresentato e difeso dall'avvocato B A, presente provvedimen omettere le generalità giusta procura in calce al ricorso;gli altri dali identificat a norma dell'art. digs. 196/03 in quant ricorrente - 2011 ✓ disposte d'ush Da richiate di parte contro 234 imposio dalla legge (c. f. "omissis" elettivamente V.B. ' domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l'avvocato N L, che la rappresenta e O S C U R A T A difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente M avversO il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 12/12/2006, n..650/06 c.c.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato BELLONI ANTONIC che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato NARDONE LORENZO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ELISABETTA CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. O S C U R A T A Svolgimento del processo 1. Il sig. U.B.G. con ricorso 31 maggio 2006 al tribunale di Terni domandava la modifica delle condizioni della separazione personale dalla moglie sig.ra omologate dal tribunale di Rieti in data 17V.B. l'affido gennaio 2006, chiedendo che fosse disposto condiviso della figlia minore V.M. con i B.provvedimenti consequenziali. Nel ricorso il sig. lamentava che la moglie si fosse trasferita, allegando ragioni di lavoro, avendo preso servizio quale medico pediatra presso l'ospedale di "omissis" senza averlo concordato con lui e contrariamente all'interesse della in provincia di minore, da "omissis" a "omissis" "omissis" portando con sé la figlia minore e così rendendo più gravose le possibilità d'incontro di esso ricorrente con la figlia. Instauratosi il contraddittorio, il tribunale di Terni disponeva l'affidamento condiviso, collocando la minore presso la madre, a condizione che essa risiedesse in ritenendo ciò rispondente all'interesse della "omissis" minore. La sig.ra V. proponeva reclamo, mentre il sig. proponeva reclamo incidentale chiedendo che la B. figlia fosse collocata presso di lui e la sig.ra V. fosse condannata al risarcimento dei danni nei confronti suoi e della figlia per il suo comportamento, con La Corte d'appello di irrogazione di una sanzione. O S C U R A T A Perugia, con decreto depositato il 12 dicembre 2006, notificato il 19 dicembre 2006, accoglieva il gravame della sig.ra V. disponendo il collocamento della minore presso la madre nella sua nuova residenza, ritenendo non trasferimento in essa bensi giustificato daemulativo il motivi di lavoro e non pregiudizievole per la figlia. Modificava pertanto il regime d'incontri della minore con il padre in relazione alla nuova situazione determinatasi. Il sig. ha proposto ricorso a questa Corte avverso B. tale provvedimento formulando due motivi. La sig.ra V. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa e/o applicazione di legge sotto il profilo dell'omessa insufficiente motivazione ovvero di suo contrasto con la disciplina dell'affido condiviso". Si deduce in proposito che la Corte d'appello avrebbe modificato il decreto del tribunale, che condizionava il collocamento della minore presso la madre alla sua residenza in "omissis" ' sulla base della sola considerazione che il trasferimento avrebbe una giustificazione nella ricerca di plausibile una sua promozione