Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/2006, n. 13674

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In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti, in quanto il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/2006, n. 13674
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13674
Data del deposito : 13 giugno 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Curatela del FALLIMENTO AEDICTUM EDIZIONI MUSICALI s.r.l. VIDEOGRAM COLUMBUS ENTERTAINMENT, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22 presso lo studio dell'Avv. POTTINO Guido che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Mirella VIALE in forza di procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
SIMOD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Margana n. 29 presso lo studio dell'Avv. PETRANGELI Alberto, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto DE NICOLAO in forza di procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1019/02 della Corte d'appello di Genova, depositata il 31 ottobre 2002. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20 marzo 2006 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;

udito per la ricorrente l'Avv. Guido POTTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto del novembre 198 9, destinato a valere per il periodo 1 luglio 1990 - 30 giugno 1993, la RA RI CO AI (poi divenuta Aedictum Edizioni Musicali SRL RA), società operante nel settore dello spettacolo che aveva promosso e lanciato la show-girl IN ER, cedette alla MO s.p.a. la licenza di produrre e commercializzare una linea di calzature sportive e/o per il tempo libero denominata "IN", utilizzando il segno distintivo della ER in Italia, e prevedendo anche attività promozionale da concordare di volta in volta e da svolgere nel corso di manifestazioni, annunci di stampa e radiotelevisivi, sfilate, partecipazioni a fiere ed esposizioni. Il compenso era stato pattuito nel 6% del fatturato, in misura diversa a seconda dell'anno, e comunque nel minimo garantito di L. 60.000.000 per il primo anno, ottanta per il secondo, 100 per il terzo, da pagare anticipatamente per ciascun anno.
Il contratto venne sottoscritto e siglato dalla ER. Con ricorso per decreto ingiuntivo la RA, deducendo che il contratto aveva avuto esecuzione per i primi due anni;
che per il terzo anno aveva ceduto il credito, futuro, alla BNL e che il debitore, pur avendo accettato la cessione, con lettera del 26 settembre 1993 aveva contestato l'inadempimento del contratto e si
era rifiutato di corrispondere quanto dovuto, chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Genova un decreto ingiuntivo per L. 107.000.000.
Avverso il decreto ingiuntivo la soc. MO proponeva opposizione, deducendo la nullità e/o l'inefficacia del contratto e, in subordine, l'avvenuta risoluzione dello stesso per inadempimento della RA. In

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