Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 4768

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Sentenza
9 gennaio 2024
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9 gennaio 2024

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In tema di patteggiamento cd. "allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 4768
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4768
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

04768-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2 Donatella Galterio Presidente - Antonella Di Stasi CC - 09/01/2024 2. Consigliere R.G.N. 33648/2023Alessio Scarcella - Consigliere - Gianni Filippo Reynaud - Relatore - Maria Beatrice Magro -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia 2) IK AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di IK AN. M RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 luglio 2023, il G.i.p. del Tribunale di Brescia, decidendo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a IK AN la pena di anni quattro di reclusione e 18.000 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica e l'imputato.

2.1. Il pubblico ministero lamenta l'illegalità della pena conseguente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2.2. L'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato e va accolto, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato.

2. Cominciando dalla disamina di quest'ultimo, va infatti rilevato che il

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