Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2022, n. 36483
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29218-2021 proposto da: S G nella qualità di titolare della ditta ITALCORD DI S G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI
114/A, presso lo studio dell'avvocato A D V, rappresentato e difeso dall'avvocato R A;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro - tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere A C. letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’unico formulato motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c. In particolare, la ricorrente – dopo aver rip ortato il contenuto della sentenza di primo grado e quello dell’atto di appello –ha, con riferimento all’impugnata sentenza di appello, prospettato: - per un verso, la falsa applicazione del citato art. 342 c.p.c. per aver il TSAP, con l’impugnata sentenza n. 111/2021, ravvisato la genericità dell’appello senza considerare il significativo contenuto del ricorso nel suo complesso, con cui essa società aveva idoneamente criticato la ratio decidendi della decisione di prime cure indicando nel 2008 l’epoca prima della quale non avrebbe potuto raggiungere una consapevolezza del diritto al risarcimento e nel 2015 l’epoca in cui, di fatto, la raggiunse, tanto da avere conseguentemente inviato una diffidaal Ministero;
- per altro verso, la violazione del richiamato art. 112 c.p.c., non essendosi il TSAP pronunciato, con la stessa sentenza, sul gravame e sulla domanda come risultanti dal ricorso nella sua interezza, sia con riferimento alla decorrenza della prescrizione come sostenuta dall’appellante sia con riguardo alla mancata prova, da parte del menzionato Ministero, di una sua diversa decorrenza ovvero del fatto che essa ricorrente conoscesse, ancor prima degli accertamenti giudiziari compiuti con riguardo all’evento dannoso causato dalla esondazione del fiume Tronto, le cause di quest’ultima, tanto da poter agire prematuramente in via risarcitoria, il cui onere risarcitorio si sarebbe dovuto considerare incombente sul citato Ministero.
2. Ritengono queste Sezioni unite che il ricorso debba essere accolto con riguardo alla denunciata violazione
MAZZINI
114/A, presso lo studio dell'avvocato A D V, rappresentato e difeso dall'avvocato R A;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro - tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere A C. letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’unico formulato motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c. In particolare, la ricorrente – dopo aver rip ortato il contenuto della sentenza di primo grado e quello dell’atto di appello –ha, con riferimento all’impugnata sentenza di appello, prospettato: - per un verso, la falsa applicazione del citato art. 342 c.p.c. per aver il TSAP, con l’impugnata sentenza n. 111/2021, ravvisato la genericità dell’appello senza considerare il significativo contenuto del ricorso nel suo complesso, con cui essa società aveva idoneamente criticato la ratio decidendi della decisione di prime cure indicando nel 2008 l’epoca prima della quale non avrebbe potuto raggiungere una consapevolezza del diritto al risarcimento e nel 2015 l’epoca in cui, di fatto, la raggiunse, tanto da avere conseguentemente inviato una diffidaal Ministero;
- per altro verso, la violazione del richiamato art. 112 c.p.c., non essendosi il TSAP pronunciato, con la stessa sentenza, sul gravame e sulla domanda come risultanti dal ricorso nella sua interezza, sia con riferimento alla decorrenza della prescrizione come sostenuta dall’appellante sia con riguardo alla mancata prova, da parte del menzionato Ministero, di una sua diversa decorrenza ovvero del fatto che essa ricorrente conoscesse, ancor prima degli accertamenti giudiziari compiuti con riguardo all’evento dannoso causato dalla esondazione del fiume Tronto, le cause di quest’ultima, tanto da poter agire prematuramente in via risarcitoria, il cui onere risarcitorio si sarebbe dovuto considerare incombente sul citato Ministero.
2. Ritengono queste Sezioni unite che il ricorso debba essere accolto con riguardo alla denunciata violazione
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