Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/06/2013, n. 15872
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Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale, sicché egli deve essere informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui la stessa è fondata, in modo da poter svolgere compiutamente, eventualmente anche con l'assistenza di difensori, la propria difesa, rivelandosi, così, affatto irrilevante che quest'ultima sia svolta davanti al giudice relatore, anziché innanzi al collegio. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5).
La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. (In applicazione di tale principio la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perché non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici).
È inopponibile al creditore che abbia chiesto il fallimento di una società la deliberazione di trasferimento all'estero della sede di quest'ultima, iscritta nel registro delle imprese successivamente alla proposizione di detta istanza, con conseguente sua insensibilità rispetto al corso della procedura alla stregua dell'art. 5 cod. proc. civ. e sussistenza della giurisdizione italiana.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P C - rel. Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Itam International di N F & C. Ltd. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Cattaro 28, presso l'avv. COSENTINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Fallimento Itam International s.a.s. di N F & C. in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via P. Frisi 18, presso l'avv. BOTTAI LUIGI AMERIGO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
Hyosung Deutschland GMBH, Banca Cred. Coop. Di Cernusco sul Naviglio, Filippone Nerina;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4176/11 del 10.10.2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.5.2013 dal Rel. Cons. C Pcininni;
Udito l'avv. Petrini su delega per il fallimento;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del secondo motivo ed il rinvio per il resto alla sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9.11.2005 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della ITAM International s.a.s. di N F & C, nonché di Filippone Nerina in proprio.
A seguito della proposta opposizione il Tribunale di Roma emetteva una prima sentenza, con la quale rigettava le eccezioni preliminari degli opponenti concernenti il difetto di giurisdizione, il difetto di competenza territoriale e la violazione della L. Fall., art. 15, (sotto il profilo dell'intervenuta audizione della debitrice davanti al giudice delegato, anziché davanti al Collegio), cui poi faceva seguito una successiva decisione di merito, confermativa della sussistenza dell'insolvenza e quindi della precedente dichiarazione di fallimento.
Entrambe le decisioni venivano impugnate davanti alla Corte di Appello che, riuniti i procedimenti, confermava i provvedimenti del primo giudice.
In particolare la Corte territoriale per la parte di interesse rilevava: che correttamente era stata affermata la giurisdizione del giudice nazionale, essendo stato effettuato il trasferimento all'estero della società poi dichiarata fallita, quando già era emersa la situazione di insolvenza, dato da cui doveva desumersi il "carattere fittizio e strumentale del trasferimento";
che analogamente doveva dirsi con riferimento alla competenza territoriale del giudice adito, essendo in Roma sia la sede statutaria che il luogo di residenza "della socia accomandataria, cui per legge spetta l'amministrazione della società";
che prive di pregio risultavano pure le censure riguardanti la violazione del diritto di difesa, essendosi la società debitrice costituita nella fase prefallimentare e non essendo necessaria l'audizione davanti al Collegio;
che la consistenza del passivo e l'inesistenza di beni della società avrebbero comprovato il ravvisato stato di insolvenza della società debitrice.
Avverso la detta sentenza la ITAM proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento. Entrambe le parti depositavano infine memoria.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 14.5.2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di impugnazione la ITAM ha rispettivamente denunciato:
1) violazione della L. Fall., art. 15, nella formulazione previgente, poiché l'audizione del debitore era "stata effettuata soltanto innanzi al giudice delegato", anziché "innanzi alla Camera di Consiglio, cioè alla presenza di tutti i membri del Collegio che dovrà decidere sulla fallibilità o meno della società debitrice";
2) violazione dell'art. 9 secondo il testo antecedente alla riforma del 2006, nonché vizio di motivazione, in relazione all'affermata giurisdizione del giudice italiano. La statuizione sarebbe infatti errata poiché la sede statutaria della società era in Olanda, ivi sarebbe stato individuabile il "centro degli interessi principali" della debitrice, la presunzione di competenza del giudice del luogo della sede statutaria avrebbe potuto essere superata soltanto con elementi obiettivi idonei a determinare l'esistenza di una situazione diversa, ipotesi non ravvisabile nella specie. Quanto poi alla competenza territoriale, questa sarebbe individuabile in favore del Tribunale di Milano, essendo in detta città "il centro effettivo