Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11296

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11296
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23385/2017 R.G. proposto da: Luigi D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'Avv. A Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, n. 2;

- ricorrente -

contro

Deutsche Bank Mutui s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. E d C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, n. ues 157;
bc.12, - con troricorrente - avverso la sentenza n. 16695 del Tribunale di Roma pubblicata il 12 settembre 2016 e avverso l'ordinanza n. 1745 della Corte d'appello di Roma comunicata 1'11 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2019 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
uditi l'Avv. A Z e l'Avv. E d C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Deutsche Bank Mutui s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il notaio Luigi D'Alessandro chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità professionale, con conseguente condanna al risarcimento dei danni. A tal fine esponeva che, con mutuo rogato dal notaio convenuto in data 5 dicembre 2007, aveva erogato a tale M C l'importo di euro 120.000,00, garantito dalla costituzione di un'ipoteca su un immobile che il D'Alessandro aveva accertato essere di esclusiva proprietà del mutuatario, nonché «libero da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli». Tuttavia, verificatasi l'inadempienza del C ed azionata la garanzia in sede esecutiva, al momento di depositare la documentazione ex art. 567, secondo comma, cod. proc. civ., la Banca si avvedeva dell'esistenza della trascrizione (risalente al 14 luglio 1983) di una domanda di simulazione assoluta dell'atto di acquisto dell'immobile proposta dal Fallimento Somal s.r.l. nei confronti della SI.RA Immobiliare s.r.I., cui era seguita, il 5 ottobre 2007, la trascrizione della sentenza di accoglimento. Stante l'anteriorità della trascrizione della domanda rispetto a quella dell'atto di acquisto del C (5 aprile 2007), la procedura esecutiva veniva dichiarata estinta, con decisione confermata in sede di reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. Il D'Alessandro, costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità e l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dell'attrice e condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 100.628,55, oltre accessori, nonché delle spese del giudizio. Il D'Alessandro impugnava tale decisione, ma la Corte d'appello di Roma, con ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., dichiarava inammissibile il gravame Luigi D'Alessandro ha, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello e la sentenza del Tribunale, articolando - nel complesso - nove motivi illustrati da successive memorie. La Deutsche Bank Mutui s.p.a. ha resistito con controricorso. Il P.M. ha comunicato anticipatamente alle parti le proprie conclusioni scritte, che ha depositato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di l'inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, che denuncia la carente esposizione dei fatti di causa. L'eccezione è infondata e deve essere respinta. Infatti, ciò che viene in rilievo è soltanto che la motivazione dei provvedimenti di primo e secondo grado è riportata integralmente, senza quel momento di sintesi che questa Corte ha ritenuto necessario. Ma la violazione del canone di sinteticità, testualmente imposto alle parti soltanto dal codice del processo amministrativo (art. 3, comma 2), trova ingresso nel giudizio di cassazione solo quando l'irragionevole estensione del ricorso pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata (Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016, Rv. 641554 - 01;
Sez. 5, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019, Rv. 653337 - 01). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto il difetto di sinteticità non fa velo all'individuazione dei fatti di causa rilevanti per la decisione e alle ragioni di diritto sottese al ricorso.

2. Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo il D'Alessandro censura l'ordinanza della Corte d'appello nella parte in cui - in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - ha affermato che il gravame non aveva ragionevoli probabilità di essere accolto senza adeguatamente motivare sul punto e rimandando alle ragioni della decisione di primo grado. Anche il secondo motivo di rivolge contro l'ordinanza con cui la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, censurandola perché non avrebbe preso in esame una richiesta istruttoria formulata dall'appellante. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., a mente del quale, quando il giudice d'appello pronuncia l'inammissibilità dell'impugnazione, il ricorso per cassazione può essere proposto contro il provvedimento di primo grado. Le Sezioni unite hanno precisato che, nel silenzio della legge, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-ter cod. proc. civ. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ma limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, secondo comma, e 348- ter, primo comma, primo periodo, e secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368). Nella specie, i motivi del ricorso, pur prospettando nominalmente degli errores in procedendo, nella sostanza denunciano, da un lato, un vizio di insufficienza della motivazione (che non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione neppure nei casi ordinari) e, dall'altro, il rigetto implicito di una prova nuova in appello. In entrambi i casi, si tratta di censure che non possono essere utilmente rivolte, neppure in astratto, avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc. civ. Ciò determina l'inammissibilità dei primi due motivi.

3. L'esame degli ulteriori motivi di ricorso, questa volta rivolti contro la sentenza del Tribunale, deve essere preceduto da una considerazione d'ordine generale. L'art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ. fa divieto - quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata - di denunciare con il ricorso per cassazione vizi inquadrabili nell'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha pronunciato l'ordinanza di inammissibilità confermando in toto l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado. Pertanto, il terzo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo sono inammissibili nella parte in cui sollevano un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Per tali ragioni, l'esame dei restanti motivi sarà circoscritto alle sole censure formulate ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

4.1 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. In entrambi i casi si denuncia anche l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché entrambi volti a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal D'Alessandro in primo grado e riproposta in grado d'appello. Secondo il ricorrente la motivazione addotta dal Tribunale sarebbe «meramente apparente» dato che il giudice di primo grado «afferma apoditticamente che risulterebbero "adeguatamente delineate nell'atto introduttivo le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della pretesa attorea", senza alcuna ulteriore indicazione». Sostiene, invece, il D'Alessandro che la Banca non avrebbe dedotto nell'atto di citazione la fonte dell'obbligo contrattuale del convenuto, né il preteso suo inadempimento, né la fonte dei pagamenti, che pure venivano richiesti, né, in ogni caso, il nesso di causalità tra l'inadempimento ed i pagamenti. Quindi conclude: «proprio l'esame della citazione, integrato con l'esame della documentazione prodotta dalla Deutsche Bank Mutui s.p.a., conferma la fondatezza dell'eccezione di nullità, non essendo obiettivamente possibile comprendere il fondamento, in fatto prima ancora che in diritto, delle contraddittorie domande attrici».

4.2 I motivi sono inammissibili per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ. Il D'Alessandro sostiene che il Tribunale non avrebbe esaminato la sua eccezione di nullità dell'atto di citazione e, comunque, che tale atto sarebbe nullo per difetto degli elementi di cui all'art. 164 cod. proc. civ. Tuttavia, non ha specificatamente riprodotto - né direttamente, né indirettamente - l'atto con il quale avrebbe formulato una simile eccezione e neppure il tenore effettivo dell'atto di citazione che egli assume essere nullo per genericità nell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti
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