Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/01/2019, n. 00113

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/01/2019, n. 00113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00113
Data del deposito : 3 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: NI IZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato NI VITO del foro di VELLETRI in difesa di NI IZ, che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendo l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. t

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Campobasso, pronunciando nei confronti di PERU- GINI IZ, con sentenza del 26/4/2018, ha confermato la sentenza del 28/4/2016, appellata dal P.M., con la quale il GUP del Tribunale di Campobas- so, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione per il reato di cui agli artt. 40 comma 2, 589 commi 1 e 2 cod. pen., perché cagionava la morte del pedone PA LE con l'auto dallo stesso condotta;
in Campobasso il 21/1/2014. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale di Campobasso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso il PG ricorrente deduce violazione di legge, in particolare degli. artt. 40 co. 2 e art. 589 1 e 2 comma cod. pen., art. 141 CdS e 438 e ss cod. proc. pen. Il P.G. rileva che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cam- pobasso aveva proposto appello avverso la sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato facendo rilevare l'erroneità della stessa, atteso che essa basava il giudizio assolutorio su un ampio margine di incertezza in ordine alla traiettoria percorsa dal pedone per attraversare la strada non potendosi esclu- dersi la repentinità dell'attraversamento e la conseguente impossibilità da parte dell'imputato di porre in essere manovre idonee ad evitare l'impatto mortale con l'auto. L'appellante evidenziava che il consulente tecnico del PM aveva ricostruito la dinamica dei fatti ricostruendo l'attraversamento della sede stradale, effettuato dalla vittima, partendo dal marciapiede opposto a quello di senso di marcia dell'autovettura, tanto che al momento dell'impatto gli mancava poco per attra- versare la strada e arrivare al marciapiede. Sarebbe stato evidente, quindi, che durante l'attraversamento del pedone l'imputato avrebbe potuto adottare una manovra prudenziale idonea ad evitare l'impatto, arrestando l'auto o deviando la marcia, inoltre ancora prima avrebbe dovuto rallentare la marcia fin dall'avvistamento del pedone, tenuto conto delle condizioni di pioggia ,di visibilità notturna e prossimità della curva, in ogni caso la velocità andava ridotta sotto il limite dei 50 Kmh, corrispondente al massimo consentito in un centro cittadino;
tutte cautele doverose, ma che, nel caso di specie, sono mancate. La sentenza impugnata sostiene, invece, prima l'incertezza della direzione tenuta dal pedone e, poi, richiamando la consulenza si esclude qualsiasi respon- sabilità dell'imputato sulla base di una iniziale e non facilmente prevedibile ma- novra di discesa dal marciapiedi della vittima molto prossimo al luogo dell'impat- to, nonché per la assoluta lievità dei danni riportati dal veicolo. La stessa sentenza avrebbe ritenuto inoltre che la pioggia e la scarsa visibili- tà notturna fossero elementi giustificativi e non condizioni obiettive che determi- navano l'obbligo del conducente di ridurre drasticamente la velocità. Sarebbe stata, pertanto, disapplicata la norma precauzionale prevista dall'art. 141 del codice della strada, che pone precisi obblighi ai conducenti dei veicoli. Il PG ricorrente richiama il precedente di questa Sez. 4 n. 25552 del 27/04/2017 Ud. -dep. 23/05/2017 - in relazione all'obbligo di moderare adegua- tamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, inteso nel senso che il conducente debba essere in grado di padro- neggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali impru- denze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che la condotta imprevedibile della vittima fosse stata l'unica causa a cagionare l'evento senza tener conto del- la ormai consolidata giurisprudenza secondo cui il comportamento della vittima va valutato ed apprezzato al massimo come concausa dell'evento idonea a miti- gare la sanzione da irrogare ma non quale causa idonea ad

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