Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/06/2016, n. 11954
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In tema di canoni per l'utilizzo dei beni demaniali, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 42 e 43, della l. n. 350 del 2003, che stabilisce l'aumento del sestuplo dei canoni di attraversamento delle aree demaniali e patrimoniali dello Stato a partire dal 1 gennaio 1990, dovendosi ritenere tali disposizioni non in contrasto con l'art. 23 Cost. in quanto contenute in una legge e ragionevole la loro retroattività, che risponde all'esigenza di sanare lo stato d'incertezza relativo all'aumento del sestuplo già previsto fin dalla l. n. 165 del 1990 ma posto in discussione dall'annullamento dei relativi regolamenti. Massima tratta dal CED della Cassazione.
Testo completo
Svolgimento del processo
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, nei confronti di Enel spa, Enel Distribuzione spa e Terna Rete Elettrica nazionale spa, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, n. 467/2009, depositata il 4 luglio 2009. Questa, confermando la sentenza del Tribunale di Ancona, decideva, in accoglimento della domanda dell'Enel, che non erano dovute le somme versate da detto ente al Ministero in conseguenza delle maggiorazioni stabilite per canoni annui, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato previsti dal D.M. 20 luglio 1990 (nella fattispecie per attraversamenti aerei con elettrodotti senza infissione di pali sui corsi d'acqua demaniali), con condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La Corte d'Appello, premessa la legittimità del D.M. 2 marzo 1998, n. 258 (emesso a seguito dell'annullamento del precedente D.M. del 1990, dichiarato illegittimo dal Tribunale superiore delle acque pubbliche), anche con riferimento all'aumento dei canoni oggetto di contestazione, affermava però che tale D.M. non poteva essere preso in considerazione nella presente controversia, atteso che la domanda di accertamento negativo e restituzione dell'Enel era fondata sul precedente D.M. 20 luglio 1990 , annullato per illegittimità, mentre l'Amministrazione non aveva formulato specifica domanda (riconvenzionale) di tali maggiori canoni fondata sul successivo D.M. n. 258 del 1998 .
Terna Rete Elettrica Nazionale spa ed Enel Enel Distribuzione spa (società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel s.p.a.), si costituiscono con controricorso. Terna s.p.a. produce anche successiva memoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso la Finanza denunzia violazione di legge ( D.M. n. 258 del 1998 ;D.L. n. 90 del 1990, art. 12) e, in particolare, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi 42 e 43, deducendo la legittimità delle maggiorazioni dei canoni di attraversamento delle aree demaniali e patrimoniali dello Stato, a far data dal 1 gennaio 1990.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
2.1. La L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi 42 e 43, emanata in pendenza del giudizio di merito, così dispone:
"comma 42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 12, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 , hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della L. 24 dicembre 1993, n. 537 , nonchè dei seguenti atti legislativi di settore: D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275 , L. 5 gennaio 1994, n. 36 , L. 5 gennaio 1994, n. 37 , L. 23 dicembre 1994, n. 724 ;
"comma 43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa generale, resta sestuplicata dal 1 gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui al D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, art. 14, comma 1, convertito, con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ".
In forza dunque delle riportate previsioni legislative, in particolare dell'art. 2, comma 43 Legge cit., che ha portata generale ed è direttamente applicabile alla fattispecie in esame, i canoni oggetto del presente giudizio risultano maggiorati a far data dal 1 gennaio 1990.