Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24838
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione in riferimento al I Capo e per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con eventuale rideterminazione della pena in riferimento al II Capo;
udito il difensore, avv. CANURI FABRIZIO del foro di MODENA, che insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 marzo 2022, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che aveva condannato RU VE per i reati previsti dagli artt.236 legge fallimentare (capo A), bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) e bancarotta fraudolenta documentale (capo C) in relazione al fallimento delle società Blu Mix s.p.a., Ceramica Fenice s.p.a. e Blu Ceramic s.p.a., fallimento dichiarato dal Tribunale di Melfi in data 23 febbraio 2012, dopo la revoca del decreto che aveva ammesso le predette società a concordato preventivo. La conferma della decisione di primo grado è stata pronunciata previa declaratoria di inammissibilità - per genericità - di quattro degli otto motivi di appello (precisamente, il primo, il secondo, il quarto ed il sesto) presentati dall'imputato.
2. Ha proposto ricorso l'imputato RU VE, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, c:omma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., con riferimento alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello. La Corte di appello, richiamate alcune pagine della sentenza di primo grado e raffrontate le stesse con le argomentazioni difensive rassegnate con note di udienza depositate dinanzi al G.u.p., ha ritenuto che il motivo di appello non avesse specificamente confutato le raciioni della decisione di primo grado, che invece avevano risposto alle note difensive predette. Obietta il ricorrente di aver offerto alla Corte di appello un argomento che non era stato oggetto di motivazione da parte del primo giudice, vale a dire il contrasto tra quanto ritenuto in una sentenza che aveva irrevocabilmente assolto l'imputato da altri reati e la decisione di ritenerlo provvisto di reali poteri gestori nell'ambito delle società di cui si discute. La declaratoria di inammissibilità avrebbe impedito il doveroso approfondimento del tema nel secondo giudizio di merito.
2.2. Il secondo motivo deduce analogo vizio con riguardo alla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di appello, relativo alla sussistenza del fatto contestato nel capo d'imputazione sub A. In ogni caso, vi sarebbe nullità della sentenza per omessa motivazione sul reato così come contestato, erronea applicazione della disposizione incriminatrice richiamata dal pubblico ministero, che sarebbe stata erroneamente riferita ad un fatto di bancarotta distrattiva in realtà non contestato, e per la stessa ragione violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A.
2.4. Con il quarto motivo si deduce ancora violazione dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. con riguardo al sesto motivo di appello, relativo alla bancarotta documentale. Il primo giudice non avrebbe risposto ai rilievi critici della difesa in ordine al fatto che la documentazione contabile è stata in realtà recapitata ai curatori e la Corte di appello si sarebbe apoditticamente limitata a dichiarare inammissibile il motivo sul punto, impedendo un reale confronto critico.
3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riguardo al reato di cui al capo A, per intervenuta prescrizione del reato, e l'annullamento con rinvio per il reato di cui al capo C. Il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Come è noto, l'impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni dell'art. 581 cod. proc. pen.: in tal senso si esprime chiaramente l'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. L'art. 581, comma 1, a sua volta, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 (cioè, prima del 3 agosto 2017: cfr. art. 1, comma 95, della medesima legge n. 103/2017), prevedeva nella lettera c) che l'impugnazione dovesse contenere l'enunciazione «dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Sull'interpretazione di tale testo è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite Galtelli (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017) che, risolvendo un contrasto relativo all'applicabilità della sanzione di inammissibilità per "genericità estrinseca" anche all'appello, ha precisato che i motivi di impugnazione in genere (e dunque anche di appello) sono affetti da