Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/03/2023, n. 08340

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/03/2023, n. 08340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08340
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35344/2018 R.G. proposto da: V T, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, N.103, presso lo studio dell’avvocato L G (GBBLSU59A56H501S) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato L M (MSSLRA65A57F205D);
-ricorrente -

contro

D C, D R, D P, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA , N. 63, presso lo studio dell’avvocato G C (CNTGLC67L19H501I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato V F (FRIVTR71P54A145X);
-controricorrente - Ric. 2018n. 35344sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1452/2017 depositata il 16/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere L V;

FATTI DI CAUSA

1. T V promuoveva due distinti giudizi dinanzi al Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, nei confronti di C D e R D chiedendo di acce r tare l’inesistenza di una servitù sul proprio terreno sito in Arnasco, identificato al catasto col foglio 9mappale 304. In particolare, l’attrice si lamentava del fatto che i convenuti avessero realizzato sul terreno di sua proprietà un passaggio per automezzi al servizio dei fondi confinanti di loro proprietà.

2. I convenuti proponevano domanda riconvenzionale , chiedendo accertarsi l’acquisto per usucapione della servitù di passo sul fondo dell’attrice.

3. L D promuoveva un altro giudizio

contro

Teresina V nel quale affermava di aver acquistato per usucapione la proprietà di un’area facente parte del mappale 304 di proprietà della convenuta e confinante con il mappale 263 di sua proprietà.

2. Il Tribunale, riunite le cause, accertava l’inesistenza della servitù,condannava i convenuti a cessare l’esercizio del passaggio sul terreno dell’attrice e ad eliminare la strada e r igettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da L D.

3. C D e R D, in proprio e quali eredi di L D deceduto nelle more, unitamente a Paola D , anch’essa erede di L D,proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2018n. 35344sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 4. TeresinaV resisteva all’appello.

5. La Corte d’ A ppello di Genova accoglieva il gravame e in riforma della sentenza del Tribunale accertava che C D e R D avevano acquistato per usucapione ventennale la servitù attiva di passo pedonale e carrabile sul tracciato della strada come rap presentato nella planimetria allegata alla relazione di perizia dell’ingegnere Piero Porro in data 25 giugno 2010 sul fondo mappale 304 del foglio 9appartenente a Teresina V a favore del mappale 302 di proprietà di C D e R D e dei mappali 303 e 3 0 8 di proprietà del solo R D . Rigettava l’appello e confermavala sentenza del Tribunale rispetto alla domanda di usucapione proposta da D Luigi,continuata dagli eredi. La Corte d'Appello accertava che la strada era ben rappresentata nelle planimetrie e nelle fotografie prodotte in giudizio dai convenuti,coincidenti con le risultanze della consulenza tecnica. Secondo il CTU la strada non esisteva prima del 2002,non rilevandosi nelle foto anteriori a tale data, segni significativi della sua esistenza, esistendo solo un sentierino . Il Tribunale, su tale base,aveva rigettato la domanda per mancata prova del possesso della servitù per iltempo necessario al compimento dell’usucapione e dell’apparenza dell’opera posta al servizio della stessa. La C orte d’ A ppello rilevava , tuttavia , che le deposizioni testimoniali avevano fatto riferimento all’esistenza da epoca remota di un tracciato corrispondente a quello della strada attuale che consentiva l’esercizio del passaggio sul fondo della V. Tale tracciato aveva una consistenza diversa da quella attuale ma comunque consentiva l’esercizio del passaggio con un carro Ric. 2018n. 35344sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 agricolo con un motorino o con una macchina utilitaria. Oltre alle testimonianze vi era anche una prova documentale costituita dalla carta tecnica regionale realizzata nel 1977 sulla base dei rilievi aereo fotogrammetrici del 1974 da cui si evinceva la presenza di un sentiero largo tra i 40 e 50 cm corrispondente almeno in parte al tracciato della strada attuale. Pertanto , il Tribunale aveva erroneamente escluso l’esistenza del sentiero e , dunque , sussistevail possesso del passaggio sullo stesso da oltre vent’anni e anche l’apparenza della servitù. In particolare, con riferimento al requisito dell’apparenza , secondo la Corte d'Appello,era sufficiente l’esistenza di un sentiero formatosi naturalmente in conseguenza di un uso non sporadico del passaggio,potendosi desumere dal suo tracciato senza incertezze e ambiguità la funzione visibile non equivoca e permanente di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente. In particolare,sul fondo servente esisteva una strada campestre che, in modo continuativo ed ininterrotto, era stata pacificamente utilizzata per accedere, anche con mezzi meccanici, al fondo dominante.
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