Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2022, n. 31908
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MRCHESI MRCELLO GIOVANNI nato a SAINT HELENS( GRAN BRETAGNA) il 24/07/1958 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere PALM TALERICO;lette le conclusioni del P.G. STEFANO TOCCI che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale di Frosinone, investito ex art.324 cod. proc. pen., della richiesta di riesame proposta nell'interesse di M M G, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Cassino in data 15.10.2021. A ragione della decisione, rilevava che: il 13.10.2021 R W A aveva allertato i Carabinieri di Roccasecca, riferendo di avere rinvenuto in una pertinenza della sua abitazione un'arma e alcune munizioni;giunti sul posto, i militari avevano rinvenuto 9 munizioni per Winchester calibro 30, 6 munizioni cal. 9,3 x 74 R e una carabina ad aria compressa;interrogata, la donna aveva riferito che detto materiale era probabilmente di proprietà dell'ex marito, M M G (soggetto che risultava essere stato destinatario di un provvedimento di ritiro cautelativo di armi e munizioni e, in data 21.11.2020, di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Frosinone);il pubblico ministero, dopo avere iscritto il M nel registro degli indagati, aveva convalidato il decreto di sequestro, ritenendo che il materiale indicato fosse corpo di reato o cosa pertinente al reato e ravvisando la necessità di acquisire il compendio al procedimento per procedere agli opportuni accertamenti. Riteneva, quindi, il Tribunale che - avendo il M negato di essere ovvero di essere stato mai detentore del materiale sequestrato - l'indagato non fosse legittimato a proporre istanza di riesame, essendo tale solo colui che vanti sulla res un diritto reale o anche solo di natura obbligatoria, che lo qualifichi come avente diritto alla restituzione della stessa. Aggiungeva che, in ogni caso, a prescindere da tale aspetto, non poteva ritenersi escluso il fumus di reato;che, infatti, secondo la giurisprudenza, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria;e che, a prescindere, allo stato, della riferibilità o meno di compendio sequestrato al M, il pubblico ministero aveva ravvisato la necessità di acquisire al procedimento i beni per compiere sugli stessi accertamenti istruttori per corfrontare le cartucce con quelle già sottratte al M e per stabilire sia la loro provenienza sia se la carabina fosse arma soggetta a denuncia.
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