Cass. civ., sez. I, sentenza 13/10/1986, n. 5980
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Il provvedimento con il quale il tribunale per i minorenni, in esito al procedimento camerale devoluto alla sua Competenza per materia (art. 38 disp. Att. Cod. civ. nel testo fissato dall'art. 221 della legge 19 maggio 1975 n. 151), pronunci sul ricorso proposto dal genitore che intenda effettuare il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250 quarto comma cod. civ., per superare il mancato consenso dell'altro genitore, deve ritenersi impugnabile, davanti alla Sezione per i minorenni della Corte d'appello, non con reclamo, a norma dell'art. 739 cod. proc. civ. e nel termine di dieci giorni dallo stesso articolo fissato, ma bensì mediante appello nel termine ordinario di cui agli artt. 325 e segg. cod. proc. civ., tenuto conto che per il provvedimento medesimo il citato art. 250 quarto comma cod. civ. espressamente contempla la Forma della sentenza, anche in considerazione della delicatezza del procedimento e della completezza di cognizione in esso assicurata, restando il diverso rimedio del reclamo, previsto dal suddetto art. 739 cod. proc. civ., limitato ai procedimenti camerali che si concludono con decreto. ( V 2050/64; ( contra 2383/81, mass n 413145; ( contra 327/81, mass n 410776).*