Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2024, n. 21042

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Sentenza
3 aprile 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2024, n. 21042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21042
Data del deposito : 3 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

21042-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 518/2024 FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente UP 03/04/2024 EUGENIA SERRAO R.G.N. 5125/2024 - Relatore - VI PE IE NC AN UI NG RICCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OR VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI PE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Udito il difensore avvocato PERRONE GIUSEPPE STEFANO del foro di FOGGIA in difesa di DI OR VI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 settembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha confer- mato la sentenza con cui il 11 luglio 2022 il GUP del Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato aveva condannato l'odierno ricorrente EN Di SO, ritenuta la continuazione, esclusa la recidiva, con la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 33.000 di multa avendolo rico- nosciuto colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p. 73, comma 1 e comma 4, - d.P.R. 309/90 perché, in concorso con ON IO, per il quale si è proceduto separatamente, senza le autorizzazioni di cui all'art. 17 del predetto testo norma- tivo e al di fuori dei casi di cui agli att. 75 e 76 del medesimo, illecitamente dete- nevano oltre 10 chilogrammi di hashish e 445 grammi di cocaina. In Lucera il 19/4/2022. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Di SO, deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto laddove la Corte territoriale ha ritenuto di rigettare la censura avverso l'ordinanza con la quale il primo giudice aveva rigettato la richiesta di acquisizione della nota del dottor UI VI prodotta dalla difesa, violando specifiche norme, con mo- tivazione che si assume essere carente ed illogica. - -Il primo giudice si ricorda in ricorso aveva ritenuto che la richiesta di produzione documentale avanzata in data 11 luglio 2022 dopo la richiesta di am- missione al giudizio abbreviato c.d. puro, prima che il giudice ammettesse il rito speciale, fosse incompatibile con le richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, evidenziando che la definizione processuale attraverso il rito prescelto dalla difesa era espressamente "allo stato degli atti”. Si sottolinea che si trattava di un elemento probatorio dirimente in quanto il dottor VI tendeva ad evidenziare nel suo scritto come il residuo di stupefa- cente rinvenuto sparso nella cucina dell'abitazione di Di SO EN fosse to- talmente diverso, come principio attivo, rispetto a quello rinvenuto nella busta multicolore che il coimputato ON IO recava con sé quando fu fermato. Si trattava, pertanto, di un'esigenza probatoria assoluta e quindi di un caso rientrante in quello stesso articolo 441, comma 5, cod. proc. pen. richiamato dal giudicante. 2 A sostegno della tesi che in ogni caso si potessero produrre documenti ancora in quella fase il ricorrente richiama i dicta di Sez. 6 n. 44419/2015. Sez. 2 n. 8527/2010 e Sez. 1 n. 13739/2020. Si censura il diniego della Corte barese evidenziando che la nota del dottor VI era stata depositata prima che il giudice si pronunciasse sulla richiesta di abbreviato e come la mancata acquisizione di tale documento abbia portato ad un'irrimediabile confusione in ordine alla valutazione dei reperti e ad un più gene- rale travisamento del fatto.

2.2. Con il secondo motivo, sempre sotto il cumulativo profilo della violazione di legge nonché della mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e del travisamento del fatto, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato male interpretando gli elementi pro- batori emersi dagli atti, con particolare rilievo alla circostanza che una corretta lettura del LASS avrebbe consentito di rilevare che la sostanza rinvenuta nella busta multicolore e i residui di cocaina trovati a casa del ricorrente appartenevano a due partite differenti per qualità e composizione, avendo due principi attivi no- tevolmente diversi. Inoltre, a casa del Di SO non furono mai trovate tracce di hashish (laddove, invece, nella busta multicolore ce n'erano ben 10 chili), o del confezionamento di tale sostanza. Nessun teste ha poi mai riferito di avere visto il Di SO avere la disponibilità della busta multicolore, mentre due testi escussi ai sensi dell'articolo 391-ter cod. proc. pen. ebbero a riferire di avere visto accedere al civico numero 21 di via De Nicola il ON portando con sé la busta in que- stione. E allora il brevissimo lasso temporale intercorso tra l'ingresso di quest'ul- timo all'interno del condominio dove abitava il Di SO e l'intervento delle forze dell'ordine porterebbe con certezza ad escludere quanto asserito in sentenza, cioè che sarebbe stato il Di SO ad approntare le confezioni rinvenute nella borsa. Ancora, la chiusura delle confezioni presenti nella borsa era stata effettuata con nastro adesivo rosso, mentre il nastro adesivo rinvenuto a casa del ricorrente era di colore marrone. Il ricorrente lamenta, poi, che dagli atti del processo non emerga dove sia stato prelevato il campione numero 3, ossia quello relativo allo stupefacente as- seritamente rinvenuto all'interno dell'abitazione del Di SO. I manoscritti rinvenuti all'interno della borsa della moglie del Di SO, con- tenenti nomi e cifre, altro non sarebbero che i pagamenti effettuati presso il ne- gozio di bomboniere e presso il locale ove si sarebbe dovuta svolgere la prima comunione della figlia del ricorrente. E quindi l'elenco era semplicemente un elenco di invitati. 3 La somma di denaro rinvenuta -secondo la tesi proposta in ricorso- era, in- vece, provento della lecita attività esercitata dal ricorrente che è un commerciante di auto usate. Trascurate dai giudici di appello sarebbero state le concordi dichiarazioni degli imputati tese ad accreditare la tesi che il ON si era recato a casa del Di SO per vendere alcuni grammi di cocaina, senza, peraltro, mai entrare all'interno dell'abitazione ma trattenendosi sull'uscio della stessa. Si lamenta che la Corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado in maniera acritica, senza valutare le doglianze proposte dalla difesa e limi- tandosi a ricostruire la vicenda sulla scorta dell'annotazione di PG. Si sarebbe, perciò, operato un cattivo governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che vuole essere onere dell'accusa provare il fine di spaccio (in particolar modo si richiamano i dicta di Sez. 6 n. 26738/2020 e Sez. 6 n. 26216/2023. Nel caso che ci occupa ritiene il ricorrente che l'uso personale della cocaina rinvenuta nell'abitazione del Di SO sarebbe sorretto da plurimi elementi di prova tra cui lo stato di tossicodipendenza dell'odierno ricorrente iscritto al SERT.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge nonché mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di determina- zione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole che nemmeno una parola sia stata spesa in merito alle eccessività della pena riconosciuta in continuazione per la detenzione dell'hashish. E in merito al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche vi sarebbe una motivazione che non può che essere considerata apparente e che non tiene in debito conto la personalità dell'imputato, il quale annovera si precedenti penali ma non specifici e anche risalenti nel tempo, com'era stato evidenziato nell'atto d'ap- pello. La sentenza sarebbe anche censurabile laddove non risponde alle esplicite censure di omessa applicazione del principio di proporzionalità tra pena detentiva e pena pecuniaria nonché quella in ordine alla confisca del danaro su cui neppure un solo rigo di motivazione è stato speso. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il PG presso questa Corte ha anticipato con memoria scritta le conclusioni poi rassegnate alla pubblica udienza. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. In premessa, va rilevato che, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - C1), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ricorso per

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