Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2022, n. 45097
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL CO nato a [...] il [...] LL LA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di CO CI e rigettarsi quello di NU CI;
lette le conclusioni dell'Avv. DONATO DI CAMPLI per CO CI, che ha chiesto, in via principale, di mandare assolto l'imputato perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.;-in subordine, di rideterminare la pena principale previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, L.F;
lette le conclusioni dell'Avv. FEDERICO SQUARTECCHIA, per NU CI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 aprile 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha riformato — quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale di Lanciano che aveva condannato CO e NU CI (padre e figlia) per bancarotta fraudolenta distrattiva;
in particolare, CO CI è stato ritenuto responsabile, quale amministratore di fatto della CO.MEC. YS s.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale di Lanciano il 27 luglio 2010) di varie distrazioni di scorte di magazzino, di impianti di verniciatura e di mezzi finanziari anche a favore della ID s.r.l. amministrata da NU CI, che risponde quale extranea.
2. Contro la sentenza di cui sopra entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di CO CI dall'Avv. Donato Di Campli si compone, oltre che di un riepilogo delle scansioni processuali, di quattro motivi di ricorso.
3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza della motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato nell'ambito della società fallita. Il costrutto argomentativo sul punto — assume il ricorrente — sarebbe viziato da una valutazione apodittica della portata accusatoria delle dichiarazioni di coloro che gli hanno attribuito il ruolo di punto di riferimento all'interno dell'azienda e da un acritico recepimento della sentenza di primo grado. I clienti avrebbero riferito di contatti con CI legati solo al rapporto personale con quest'ultimo ed i dipendenti avrebbero reso dichiarazioni generiche.
3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di responsabilità sui sottocapi A3 e A4. Quanto alle scorte di magazzino, la Corte distrettuale ha ritenuto in maniera apodittica che i materiali presenti all'esterno del magazzino e ritratti nelle fotografie allegate alla consulenza della difesa non coincidessero con quelli rinvenuti dal curatore in sede di inventario, sulla scorta della comparazione tra il valore di dette scorte computato sul prezzo di acquisto e il valore apparente che emergeva dalla visione delle foto, senza verifica se, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, fosse emerso che i beni erano gli stessi o meno, come dichiarato dal consulente. Quanto ai beni strumentali, la Corte di merito ha ignorato che i medesimi erano stati rinvenuti nel capannone in sede di sopralluogo con il curatore avvenuto il 17 ottobre 2013.3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alle distrazioni di cui ai sottocapi Cl e C2. Denunzia il ricorrente che le doglianze formulate con l'appello erano rimaste inascoltate, dal momento che esse si fondavano sulla carenza di volontà distrattiva, giacché il mancato pagamento del prezzo era stato esclusivamente conseguenza delle difficoltà incontrate dalla ID in fase di avvio dell'attività di impresa risalente al 23 aprile 2007 e mai superate. In ordine al sottocapo C3, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria rispetto alla piattaforma probatoria;
a sostegno di questa doglianza, il ricorrente assume che il teste CA aveva affermato che i lavori di sostituzione delle grondaie erano stati eseguiti da altri colleghi (udienza 5 ottobre 2016);
il teste IO aveva più volte affermato di non ricordare, ma la Corte di appello non ha valutato la questione posta dalla difesa;
analogamente sarebbe stata mal valutata la testimonianza di LI e VI.
3.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. Si legge nel ricorso che la Corte territoriale ha negato la concessione di detta attenuante sulla base di un danno definito "pari a decine di migliaia di euro" ma senza precisarlo e comunque senza tenere conto che il valore delle attrezzature che si assumono distratte andava commisurato al valore che esse avevano al momento della dichiarazione di fallimento. Analogamente errata sarebbe l'equiparazione tra danno di speciale tenuità e danno irrisorio.
4. Il ricorso a firma dell'Avv. Federico Squartecchia per NU CI consta di cinque motivi.
4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 157, comma 8- bis, 180 e 182 cod. proc. pen, con conseguente nullità di entrambe le sentenze di merito. La questione processuale che la ricorrente pone concerne la circostanza che l'Avv. Squartecchia, in sede di nomina successiva alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, aveva dichiarato che non avrebbe accettato notifiche per la propria assistita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. Ciò nonostante, il Tribunale aveva notificato a mezzo pec il rinvio fuori udienza, la rifissazione dell'udienza del 19 gennaio 2017 e quella per l'udienza del 24 novembre 2017 all'Avv. Squartecchia quale domiciliatario dell'imputata ai sensi della norma codicistica sopra menzionata. Essendo stata eccepita in appello una nullità a regime intermedio verificatasi nel corso del giudizio, tale eccezione doveva considerarsi tempestiva in quanto, ai sensi dell'art. 180 codice di rito, l'eccezione poteva essere formulata sino alla deliberazione della sentenza del grado successivo. Ciò nonostante, la nullità era stata ritenuta erroneamente sanata ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. perché il difensore non l'aveva eccepita alle udienze successive, dove, peraltro, era assente l'imputata. Quand'anche si volesse ritenere che per "parte" possa intendersi anche il solo difensore, l'eventuale decadenza dall'eccezione di nullità non esclude che la medesima parte possa sollecitare il Giudice a rilevarla;
nel caso di specie, il Giudice, pur a fronte della rilevata decadenza ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ha ugualmente dichiarato la nullità delle due notifiche (confermando l'esistenza del diniego dell'Avv. Squartecchia alla ricezione delle notifiche per conto della sua assistita), il che gli avrebbe imposto di provvedere trasmettendo gli atti al Giudice di prime cure.
4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione — nel sostenere l'effettività dei lavori svolti dalla ID s.r.l. — è in larghissima parte testualmente sovrapponibile al terzo motivo di ricorso del coimputato, cui si rinvia.
4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'elemento soggettivo dell'extraneus, che la Corte di merito ha affrontato senza tenere conto degli insegnamenti di questa Corte e fondando sul solo rapporto di filiazione rispetto al coimputato. Comunque le argomentazioni della Corte territoriale riguardano il solo sottocapo C3 sicché delle due l'una: o la Corte di