Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2013, n. 16887
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L'impugnazione di lodi arbitrali rituali deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., costituendo essa l'unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione. Pertanto, deve escludersi che la giurisdizione possa spettare al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, qualora accolga l'impugnazione, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In tema di ricorso per cassazione, la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili. Di conseguenza, deve escludersi che il ricorso possa essere dichiarato "in toto" inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M C F - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - rel. Presidente di Sez. -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27076-2007 proposto da:
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in 414 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AIRONE S.P.A. (0105850687), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato A G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2900/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2013 dal Presidente Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati CASELLI Giancarlo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ARIETA Giovanni, PALLOTTINO Alessandro;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Ciccolo Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (in prosieguo indicato come Enac) con tre atti notificati tra l'ottobre ed il novembre 2004 citò in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Roma la società Air One s.p.a (in prosieguo Air One), riferendo di aver stipulato con detta società, nel gennaio 2002, tre convenzioni rispettivamente volte a disciplinare la prestazione dei servizi di trasporto aereo sulle rotte Cagliari-Milano, Alghero-Milano ed Alghero-Roma, essendo stati tali servizi di trasporto in precedenza affidati alla medesima Air One all'esito di apposita gara. Con tali atti di citazione l'Enac impugnò i tre lodi arbitrali che, in base ad altrettante clausole compromissorie contenute nelle summenzionate convenzioni ed attivate da Air One, l'avevano condannato a corrispondere alla controparte la somma complessiva di Euro 36.108.602,19 (oltre agli accessori). La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 27 giugno 2007, dopo aver riunito i tre giudizi, dichiarò improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo l'impugnazione riguardante uno dei tre lodi, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione incidentale formulata dalla convenuta Air One in ordine al medesimo lodo;
disattese poi l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa della società convenuta, e rigettò nel merito sia le impugnazioni principali sia quelle incidentali concernenti gli altri due lodi.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Enac, formulando dieci motivi di censura, che investono sia la statuizione in punto di giurisdizione, sia quella in tema d'improcedibilità, sia quelle di merito.
Air One ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È stata preliminarmente eccepita l'inammissibilità del ricorso per inadeguatezza dei quesiti di diritto posti a corredo dei motivi d'impugnazione e per mancata specifica indicazione dei documenti sui quali il medesimo ricorso si fonda.
1.1. L'eccezione non è accoglibile se riferita al ricorso nel suo insieme, dal momento che per lo meno alcuni dei motivi sono accompagnati dalla formulazione di quesiti di diritto (a norma dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis) sufficientemente chiari ed idonei a condurre all'eventuale enunciazione di un corrispondente principio di diritto ad opera di questa corte. Dell'eventuale inadeguatezza di specifici quesiti si dirà a proposito di singoli motivi del ricorso.
1.2. Quanto all'indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, richiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è appena il caso di ricordare come queste sezioni unite, dopo aver affermato che detta norma è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. un. 31 ottobre 2007, n. 23019), abbiano poi ulteriormente chiarito che il rispetto delle citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. un. 2 dicembre 2008, n. 28547);
con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. un. 25 marzo 2010, n. 7161, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. un. 3 novembre 2011, n. 22726). Di tali principi si farà applicazione quando verranno presi in esame i singoli motivi del ricorso, per alcuni dei quali effettivamente la mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali quei motivi si fondano implicherà una declaratoria
d'inammissibilità. Non in tutti i motivi, però, si pone la necessità di far capo a documenti di cui faccia difetto la specifica indicazione, essendo questa richiesta solo in relazione alle censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da vero e proprio fondamento: cioè quando senza l'esame di quell'atto o di quel documento - non necessariamente da riprodurre per esteso nel corpo del ricorso, ma che deve essere indicato e poi allegato in modo tale da consentirne l'immediata reperibilità e l'agevole lettura da parte del giudice di legittimità - la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili.
Il ricorso dell'Enac non può quindi esser dichiarato in toto inammissibile, restando tuttavia impregiudicata la valutazione che dovrà farsi, quanto in particolare all'indicazione (ed allegazione) specifica dei documenti sui quali esso si fonda, con riguardo all'ammissibilità dei singoli motivi o profili di doglianza.
2. Venendo allora all'esame dei motivi di ricorso, converrà iniziare dal secondo e dal terzo, attinenti alla giurisdizione, perché la questione dell'improcedibilità dell'impugnazione di uno dei tre lodi, posta nel primo motivo, è da considerare successiva in ordine logico.