Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/05/2019, n. 13437

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/05/2019, n. 13437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13437
Data del deposito : 17 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1424-2019 proposto da: PLUMARI RODOLFO SATHYA, BIAGETTI RAFFAELE, CAMONITA SALVATORE, CAMPORESE GIULIA, GIACHINO BUSACCA GIOVANNI, COSIMATI GIAN MARIA, ROMANO DOMIZIANO, SUDANO CARMELO, DAINA NICOLA, MANGIAGLI MARCELLO, MARINUCCI NORMANNO, SALIBBA MARCO, GRECO DARIO, CARUSO PIERO, PURRAZZO GIOVANNI, SAVATTA ALESSANDRA, TOMEUCCI IOLANDA, AGOSTINACCHIO GIUSEPPE, FLORA SAVINO, DI MAURO MILENA FRANCESCA, CIARAMELLA LAURA MARIA CONCETTA, DI PASQUA DANIELE, PRETE FLORINDA, RUSSO ANTONIO CONCETTO, CEDRINI FILIPPO, ISAIA FERDINANDO ALDO, BOTTARI DAVIDE, BROVELLI BLASOTTA SARA, CALAFIORE DIEGO, EMMA ANGELA VIRGINIA, FACCIOLI CARLOTTA, MILAZZO ALESSANDRO, FINTINI VIVIANA, GRANATA ALESSANDRO, DI MATTIA ALESSANDRO, ROLLA LUCA, GARDELLA LAURA, MAURO RENATO, BALAN MARIANA, BASSAN PAOLO, PENNACCHIA MARIA RITA, RAPISARDA FRANCESCO, JUGANARIU GABRIELA, CIULLO MARIESA LINA PIA, PORTA GIULIA, TORRES CARLOS, DI BENEDETTO GIANLUIGI, TARQUINI BIAGIO ROBERTO, RIZZI MARISA, RANDAZZINI ALESSIA, MANCUSI ALDO LUIGI, DEAGOSTINI RICCARDO, SCIELZO ANTONELLA, BONOMI MARIAPATRIZIA, RACITI LONGO ALBERTO GIUSEPPE, D'AQUILA MARIANO, FARINI MARCELLO, SALMERI IVAN, SETTE MARCO, VITA GAETANO, BETTANI MAURO, LI ROSI SALVATORE, RUGGIRELLO ANDREA, LONGO SALVATORE, LEONE MARCO, BARATTA ANNALISA, CARDILLO GABRIELE MICHELE, CALACIURA SALVATORE, CASTRONOVO FRANCESCA, SCIARA CARMELO, SACCONE DAVID, VENUTI NUNZIO, BELLANTI LIBORIA, MICCOLI SALVATORE, ZUMBO DANIELA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia 347, presso lo studio dell'avvocato Francesca Porzio, rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Papale;
- ricorrenti —

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 269, presso lo studio dell'avvocato Romano Vaccarella, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Nicola Seminara e Salvatore Walter Pompeo;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonché

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 161/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 26/11/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale;
Uditi gli avvocati Orazio Papale, Romano Vaccarella, Salvatore Walter Pompeo e Nicola Seminara.

FATTI DI CAUSA

1. - Con delibera in data 27 ottobre 2016, adottata ai sensi dell'art. 17 della I. n. 247 del 2012, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone dispose nei confronti degli odierni ricorrenti - tutti in possesso del titolo di "Avocat" rilasciato in Romania dall'U.N.B.R., struttura "Bota" - l'avvio del procedimento di cancellazione dalla Sezione Speciale dell'Albo degli "Avvocati Stabiliti", culminato poi - in esito all'istruttoria - nell'adozione di successiva deliberazione di cancellazione dei medesimi, per essere stati iscritti sulla base di titolo loro rilasciato da un'associazione professionale non autorizzata a conferire il titolo di avvocato in Romania (unica istituzione a tal fine deputata essendo l'U.N.B.R., Unione Nazionale dei Barourilor in Romania, con sede a Bucarest). Avverso tali delibere, i ricorrenti proposero ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che lo rigettò con sentenza n. 85 del 27 luglio 2018. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del C.N.F. fu rigettato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019. 2. - Nel frattempo, con ricorso depositato il 20/8/2018, gli odierni ricorrenti chiesero al C.N.F. la revocazione della propria sentenza ai sensi dell'art. 395 nn.

1. e 3 cod. proc. civ. Lamentarono che il C.N.F., con la sentenza n. 85 del 2018, era incorso in errore nel ritenere nulli, perché espressi "in modo condizionato", tre voti contrari all'adozione della delibera di avvio del procedimento di cancellazione;
e dedussero che tale errore sarebbe scaturito del fatto il C.N.F. non aveva avuto la possibilità di esaminare il verbale della adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone in data 27/10/2016, dal quale risultava che ciascuno di tali voti non era stato "relativamente non favorevole", come riportato nella deliberazione impugnata, ma era stato semplicemente "contrario". Denunciarono, così, che la sentenza del C.N.F. era stata l'effetto del dolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, che - in seno alla deliberazione adottata - non aveva riportato fedelmente il voto dei partecipanti alla seduta e - nel contempo - aveva negato il rilascio di copia del verbale della stessa, dal cui esame sarebbe stato possibile verificare quale era stata l'effettiva volontà manifestata dai votanti. Denunciarono, inoltre, che la sentenza del C.N.F. era stata comunque frutto del mancato esame del detto verbale, quale documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per fatto dell'avversario.Con sentenza n. 161 del 26/11/2018, il C.N.F. rigettò la domanda di revocazione, sul rilievo che i ricorrenti non avevano proposto querela di falso avverso la deliberazione di apertura del procedimento di cancellazione. 3. - La cassazione di tale ultima sentenza è stata chiesta dagli originari ricorrenti sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. In prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni formulate dai ricorrenti con la memoria depositata in prossimità della pubblica udienza. 1.1. - I ricorrenti hanno eccepito, in primo luogo, la improcedibilità del controricorso contenente il ricorso incidentale, perché lo stesso, essendo stato notificato a mezzo PEC in copia informatica estratta da atto formato su supporto digitale, è stato depositato nella cancelleria di questa Corte senza essere accompagnato dalla necessaria attestazione di conformità da parte del difensore. L'eccezione non è fondata. Come hanno statuito queste Sezioni Unite, la mancanza, nel ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994, non comporta l'improcedibilità del ricorso ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Cass., Sez. Un., n. 22438 del 24/09/2018;
conf. Sez. 3, n. 27480 del 30/10/2018). Nella specie, i ricorrenti non hanno disconosciuto la conformità della copia del controricorso depositata all'originale loro notificato;
l'eccezione, pertanto, deve essere rigettata. 1.2. - I ricorrenti hanno poi eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale per mancata esposizione sommaria dei fatti della causa, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., rilevando che il ricorrente incidentale si è limitato a trascrivere l'esposizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata. Anche questa eccezione è priva di fondamento. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, il disposto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere a pena d'inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato anche quando in esso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purché se ne possa ricavare la cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (Cass., Sez. 1, n. 4782 del 26/03/2012;
Cass., Sez. 6 -3, n. 21137 del 16/09/2013). Nella specie, è bensì vero che il ricorrente in via incidentale ha trascritto l'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, alla quale ha poi aggiunto l'esposizione del contenuto della pronuncia impugnata e delle rationes decidendi poste a suo fondamento;
tuttavia, poiché la sentenza impugnata contiene una completa descrizione dello svolgimento del processo ed una chiara esposizione del fatto sostanziale e processuale, il precetto di cui all'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi osservato. 2. - Una volta rigettate le eccezioni di rito formulate dai ricorrenti, il Collegio rileva come deve prendersi prioritariamente in esame il ricorso incidentale, il quale sottopone questioni di diritto, attinenti all'ammissibilità della domanda di revocazione, logicamente pregiudiziali rispetto a quelle sottoposte col ricorso principale. Come si è detto, il ricorso incidentale si articola in due motivi. Col primo motivo, si deduce (ex art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 395 nn. 1) e 3) e dell'art.100 cod. proc. civ., per avere il C.N.F. omesso di dichiarare l'inammissibilità della domanda di revocazione per difetto di interesse, non considerando che la sentenza del medesimo C.N.F., che aveva dichiarato la nullità di tre voti "relativamente non favorevoli" in quanto condizionati, non poteva essere scalfita dalla constatazione che quei voti in realtà erano stato "contrari", trattandosi di voti sottoposti alla medesima "condizione" e, quindi, comunque nulli. Col secondo motivo, si deduce poi (ex art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 395 n. 3), in relazione all'art. 326, e 132 n. 4 cod. proc. civ., per non avere il C.N.F.
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