Cass. pen., sez. VII, ordinanza 24/05/2023, n. 22503
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: R G nato a MUGNANO DI NAPOLI il 07/09/1996 R H nato a ALBANO LAZIALE il 12/02/1993 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere I S;RITENUTO IN FATTO - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a R G e a R H per il delitto di tentato furto in concorso pluriaggravato, anche per effetto della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Roma il 2 settembre 2015);- che hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore, con quattro motivi;CONSIDERATO IN DIRITTO - che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si articolano censure in punto di mancata esclusione della recidiva, di omessa indicazione delle ragioni per le quali la riduzione per il tentativo non era stata operata nella massima estensione consentita e di diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, sono aspecifici, manifestamente infondati e non consentiti in questa sede, posto che: I) la motivazione in punto di recidiva (laddove la Corte territoriale ha evidenziato come l'oggettiva gravità del fatto, le modalità esecutive dello stesso e le condanne definitive riportate dagli imputati deponessero per la loro specifica inclinazione per il compimento di reati contro il patrimonio) risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 — dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690;II.) che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di sindacato in questa sede ove sia corredata da congrua giustificazione (come nel caso di specie, in cui sono stati richiamati i criteri della gravità della condotta e della capacità a delinquere dei ricorrenti);III.) che, in materia di bilanciamento delle circostanze, vige il principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza di sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie;- che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., l'operare della recidiva, contestata e ritenuta, comporta che il termine massimo di prescrizione del reato venga a maturare il 31/08/2025;- rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
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