Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2022, n. 36326
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Testo completo
sitata in data 25/5/2020 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 824/2/1e della Commissione tri- butaria regionale della Calabria, la quale a sua volta aveva accolto l'appello dell'Impresa Installazioni Elettriche S.r.l. con socio unico, av- verso la decisione della Commissione tributaria di Catanzaro n. 430/4/2014 con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo sul pre- supposto, con riferimento alla notificazione dell'avviso di accerta- mento per IRPES, IRAP e IVA 2012. 2. La CTR aveva ritenuto nulla la notifica dell'atto impositivo in quanto indirizzata in luogo diverso dalla sede sociale della contribuente. In- fine, la suddetta pronuncia della Corte di Cassazione dismetteva il ri- corso dell'Amministrazione finanziaria in quanto tardivo in considera- zione del fatto che la sentenza d'appello era stata depositata il 18.5.2018 mentre il ricorso per cassazione risultava presentato per la t notifica il 18.2.2019, oltre il termine semestrale di cui all'art.327 cod. proc. civ.. 3. Avverso tale ordinanza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per revocazione artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione 4. Con un unico motivo di ricorso i'Amministrazione lamenta l'errore revocatorio previsto dall'art.395 n.4 cod. proc. civ. in cui sarebbe in- corso il giudice di legittimità, per erronea supposizione di fatto proces- suale incidente sull'ammissibilità del ricorso per cassazione e sul ter- mine di impugnazione della sentenza di merito, per un triplice profilo: a) errore percettivo, in quanto nel pronunciare sull'ammissibilità del ricorso la percezione del fatto è stata fuorviata dalla supposizione che il periodo per impugnare fosse pari ad un semestre, senza tener conto della sospensione dei termini di cui all'art.6 comma 11 del d.l. n.119/2018 conv. in I. n.136/2018 che conduceva alla scadenza del termine per impugnare al 2.9.2019, con conseguente tempestività del ricorso presentato per la notifica il 18.2.2009;b) errore di diritto, per- ché l'ordinanza impugnata non contiene il richiamo all'art.6 comma 11 del d.l. n.119/2018 conv. in I. n.136/2018 e neppure risulta che tale disposto sia stato ritenuto inapplicabile in virtù di un ragionamento giu- ridico;c) inique conseguenze si trarrebbero dall'applicazione alla fatti- specie di un orientamento giurisprudenziale - ritenuto minoritario - della giurisprudenza di legittimità, dovendosi interpretare l'art.395 n.4 cod. proc. civ., per come richiamato dall'art.391 bis cod. proc. civ. in modo da consentire il ricorso più ampio possibile alla revocazione, spe- cie nei casi in cui, trattandosi di provvedimenti di ultimo grado l'errore non risulti rimediabile.
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