Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17347

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17347
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di J F, nato in Croazia il 17.7.1979, contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 29.10.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere P C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, da rideterminarsi in anni 3 e mesi 2 di reclusione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10.1.2018, il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato F J responsabile del delitto di rapina pluriaggravata e del delitto di ricettazione e, con l'aumento per la ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge e la finale riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicando inoltre la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale;

2. la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo lo J da delitto di ricettazione e rideterminando la pena per il delitto di rapina in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata;

3. ricorre per cassazione il difensore dello J lamentando:

3.1 manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità;
erroneità nel calcolo della pena: richiama le censure articolate con l'atto di appello segnalando come la Corte non abbia confutato le considerazioni difensive limitandosi a ripercorrere le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado;
sottolinea, a tal proposito, come il riconoscimento operato dal B non fosse connotato da assoluta certezza e che la persona offesa aveva fornito una sommaria descrizione della persona che lo aveva minacciato con un piede di porco e non di colui che lo aveva minacciato con il cacciavite alla gola;
rileva che anche con riguardo alla conferma della recidiva ed alla esclusione delle attenuanti generiche, la Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado;
evidenzia, ancora, l'errore in cui è incorsa la Corte di appello nell'applicare, sulla pena detentiva, la riduzione del terzo per il rito abbreviato che ha individuato in anni 3 e mesi 6 di reclusione in luogo di quella, corretta, di anni 3 e mesi 2 di reclusione;
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