Cass. pen., sez. VII, ordinanza 24/12/2020, n. 37505

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 24/12/2020, n. 37505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37505
Data del deposito : 24 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZA GIUSEPPE nato a BARI il 24/05/1963 avverso la sentenza del 28/03/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere S F;

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

La CORTE DI APPELLO di BARI, con sentenza in data 28/03/2019, integralmente riformando la sentenza assolutoria pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 15/11/2012, nei confronti di PANZA GIUSEPPE, affermava la penale responsabilità del prevenuto in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 CP . Secondo il primo giudice non era stata raggiunta dimostrazione adeguata della destinazione alla vendita dei capi di abbigliamento contraffatti detenuti dal prevenuto, e dunque concludeva in senso assolutorio, asserendo altresì che l'esclusione dell'ipotesi ex art.474 CP facesse venir meno anche il reato di ricettazione, per carenza del delitto presupposto. La Corte territoriale, su appello del PG, rilevata da un lato l'evidente dimostrazione della falsificazione dei marchi apposti sulla merce di causa, e ritenuta pure la sussistenza della prova relativa alla destinazione alla vendita, riformava il giudizio assolutorio e pronunciava condanna per entrambi i reati ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge per il mancato rilievo della intervenuta prescrizione rispetto a fatti del 15.12.2009. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, difettando la dimostrazione della riconducibilità al prevenuto della disponibilità dei beni di causa, della destinazione alla vendita degli stessi, della sicura contraffazione dei marchi, anche in considerazione del mancato reperimento di strumentazione idonea a detto scopo;
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di sussistenza della recidiva e di sola equivalenza delle concesse attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato. Non può configurarsi decorso il termine di prescrizione, rispetto a fatti del 15.12.2009, in presenza di recidiva ex art. 99 comma 4 CP, essendo intervenuta la sentenza d'appello al 28.3.2019. E l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Aspecifici sono tutti gli altri motivi, poste che il ricorrente non considera e non contrasta dettagliatamente i plurimi elementi valorizzati dal giudice d'appello alle pagg. 3 e segg. della sentenza impugnata: i militari operanti hanno direttamente osservato un consistente numero di persone che uscivano e entravano nella struttura dove è stata rinvenuta la merce di causa;
all'interno del locale è stato rinvenuto l'imputato che, edotto dei motivi della perquisizione, non ha sollevato questione alcuna circa la riconducibilità a sé del possesso della merce;
gli accertamenti specialistici disposti in fase di indagine sulla merce sequestrata in detta circostanza hanno dimostrato la falsità dei marchi apposti sui capi di abbigliamento;
l'elevatissimo numero di capi dimostrava .univocamente la destinazione alla vendita;, nessuna giustificazione sul possesso della merce veniva offerta dal Panza. Dunque, i motivi di ricorso debbono considerarsi non specifici perché non contrastano specificamente le affermazioni del giudice di merito. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Botta, Rv. 230634;
Sez. 4, 39598, Botta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Del tutto generico è pure il motivo su recidiva e giudizio di bilanciamento delle attenuanti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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