Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/1987, n. 9425

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In tema di vendita di cose mobili, nell'ipotesi di cui al cpv. Dell'art. 1513 cod. civ. (che dispone che "la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato") la prova sull'identità e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte, che è tenuta all'Onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo. ( V 2349/69, mass n 341773; ( V 2706/68, mass n 335274; ( V 573/67, mass n 326545; ( Conf 4710/78, mass n 394401; ( Conf 4053/69, mass n 344574; ( Conf 1914/65; ( Conf 2341/61).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/1987, n. 9425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9425
Data del deposito : 18 dicembre 1987

Testo completo

In tema di vendita di cose mobili, nell'ipotesi di cui al cpv. Dell'art. 1513 cod. civ. (che dispone che "la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato") la prova
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